Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30814 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20.12.2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di lesioni stradali in danno di NOME COGNOME, in relazione all’incidente stradale avvenuto il 23.12.2016 in Roma: l’imputato, alla guida dell’autovettura Ford Fiesta, percorrendo INDIRIZZO, giunto all’intersezione con INDIRIZZO non rispettava il semaforo rosso, collidendo con il veicolo VW Golf condotto dal COGNOME, il quale riportava le lesioni in atti refertate.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione, per mancata corrispondenza logico-giuridica tra gli elementi assunti con l’istruttoria dibattimentale e le motivazioni svolte dal giudice. Si duole, inoltre, del mancato accoglimento dell’istanza istruttoria di ammissione delle testimonianze degli operanti della polizia stradale intervenuti successivamente al sinistro.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure articolate dalla difesa ricorrente sviluppano generiche censu di merito, che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza, limitandosi a sostenere che la ricostruzione della dinamica dell’evento, alla luce delle prove assunte, sarebbe incerta e lacunosa, senza indicare specifici
vizi logico-giuridici nel percorso motivazionale della decisione impugnata, che appare, per contro, immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.
I giudici di merito, infatti, sulla scorta di quanto dichiarato da due tes oculari reputati motivatamente attendibili, hanno esaurientemente appurato che, nell’incrocio in questione, l’auto condotta dalla persona offesa (COGNOME), che doveva svoltare a sinistra verso INDIRIZZO, era ripartita quando era scattata la luce semaforica verde. Sulla base di quanto riferito dall’agente della polizia locale, COGNOMECOGNOME l’impianto semaforico collocato sull’incrocio er perfettamente funzionante e comportava che, quando la luce del semaforo per svoltare a sinistra in INDIRIZZO diveniva verde, la luce del semaforo per proseguire su INDIRIZZO (strada percorsa dall’autovettura condotta dall’imputato) era già rossa. Conseguentemente, i giudici territoriali hanno ritenuto non credibile la versione fornita dall’imputato, secondo cui egli avrebbe impegnato l’incrocio con luce semaforica gialla, circostanza logicamente ritenuta impossibile alla luce delle menzionate modalità di funzionamento dell’impianto semaforico a presidio dell’incrocio.
Con riferimento alla censura con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria, mediante assunzione delle testimonianze degli operanti della polizia stradale intervenuti successivamente al sinistro, i quali – a detta del ricorrente – avrebbero visto il COGNOME nell’atto di asportare materiale dal bagagliaio della sua autovettura, è appena il caso di rilevare che non è dato comprendere la rilevanza di tale circostanza rispetto al sinisl:ro, né il ricorrent spiega le ragioni di decisività di tale prova rispetto alla ricostruzione del fatt reato in disamina.
Stante l’inamMissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza . di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Nulla va disposto sulle spese in favore della parte civile, atteso che tale parte non ha fornito alcun fattivo contributo alla dialettica processuale, limitandosi a depositare telematicamente conclusioni scritte e inota spese.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre id nte