Lesioni Stradali: Quando la Presenza della Querela Rende il Ricorso Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di lesioni stradali aggravate, offrendo un importante chiarimento sulla corretta impostazione dei motivi di ricorso in relazione alla Riforma Cartabia. La vicenda, che ha visto un imputato ricorrere per la presunta improcedibilità del reato per mancanza di querela, si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità basata su un presupposto di fatto incontrovertibile: la querela, in realtà, era sempre stata presente agli atti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il procedimento ha origine da una condanna per il reato di lesioni stradali, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver causato lesioni personali a seguito di un sinistro stradale, con l’aggravante di aver circolato contromano.
In seguito all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha esteso il regime di procedibilità a querela a diverse fattispecie di reato, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione. La tesi difensiva si fondava sulla sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale, sostenendo che, in assenza di una querela da parte della persona offesa, il processo non potesse proseguire.
La Corte d’Appello aveva respinto questa argomentazione, ritenendo che la circostanza aggravante della guida contromano (prevista dall’art. 590-bis c.p.) mantenesse la procedibilità d’ufficio del reato, come specificamente previsto dalla nuova normativa.
La Questione sulla Procedibilità del Reato di Lesioni Stradali
Il fulcro del ricorso verteva sull’interpretazione della norma incriminatrice. Secondo la difesa, la guida contromano non rappresentava una vera e propria circostanza aggravante, bensì una mera tipizzazione della condotta. Di conseguenza, non rientrando nelle eccezioni previste dalla riforma, il reato di lesioni stradali in questione avrebbe dovuto essere considerato procedibile solo a querela di parte.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi contestato la sentenza d’appello per vizio di motivazione, insistendo sulla mancata declaratoria di improcedibilità. La discussione si è quindi concentrata sulla natura giuridica dell’aggravante contestata e sul suo effetto riguardo al regime di procedibilità.
Le Motivazioni della Cassazione: Un Errore di Prospettiva
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha risolto la questione in modo lapidario, senza nemmeno entrare nel merito del dibattito giuridico sulla natura dell’aggravante. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione assorbente e preliminare.
Dall’esame degli atti processuali, è emerso un fatto decisivo che la difesa aveva evidentemente trascurato: la querela della persona offesa era regolarmente presente nel fascicolo del procedimento. La presenza di tale atto rendeva del tutto irrilevante e superflua qualsiasi discussione sulla necessità o meno della querela stessa e sulla procedibilità d’ufficio del reato. Poiché la condizione di procedibilità era stata soddisfatta sin dall’inizio, il motivo di ricorso basato sulla sua presunta assenza era palesemente infondato.
La questione sollevata, pertanto, è venuta meno alla radice, portando la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Condanna alle Spese
Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale: prima di impostare una strategia difensiva basata su aspetti procedurali, è indispensabile una scrupolosa verifica degli atti di causa. Un ricorso fondato su un presupposto di fatto errato, come l’assenza di un atto in realtà presente, è destinato all’insuccesso.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende. Una decisione che serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su basi solide e verificate, per evitare esiti processuali sfavorevoli e ulteriori oneri economici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la querela della persona offesa era presente agli atti del procedimento, rendendo di conseguenza irrilevante e infondata la questione sollevata dal ricorrente circa la presunta improcedibilità del reato per mancanza di querela.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che il reato di lesioni stradali dovesse essere dichiarato improcedibile a seguito della Riforma Cartabia, in quanto, a suo dire, la guida contromano contestata non costituiva una specifica aggravante idonea a mantenere la procedibilità d’ufficio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia. A fronte della doglianza concernente la sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancanza di querela, a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia, a partire dalla data del 30 dicembre 2023, rilevava che ricorreva specifica ipotesi aggravata del reato di cui all’art.590 bis cod.pen. (guida contromano) che escludeva nella specie il mutamento del regime di procedibilità per espressa previsione della novella normativa.
2.L’innputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine ala mancata declaratoria della causa di improcedibilità, atteso che l’ipotesi contemplata nella norma incriminatrice e di cui la corte di appello assume la intervenuta contestazione in fatto non costituiva una specifica ipotesi aggravata del reato in oggetto, ma mera ulteriore tipizzazione dello stesso.
Il ricorso è inammissibile in quanto, essendo presente la querela della persona offesa agli atti del procedimento, viene meno la questione, sollevata con i motivi di ricorso, concernente la procedibilità di ufficio del reato, in presenza della circostanza aggravante della guida contromano, implicitamente contestata in imputazione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
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