Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dei P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24.5.2022 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto in data 7.11.2019 aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 590 bis cod.pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale (e segnatamente dell’art. 145, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) cagioNOME a COGNOME NOME lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno.
Secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di merito l’odierno imputato alla guida dell’autovettura Ford Focus TARGA_VEICOLO, mentre percorreva la rampa di collegamento dalla INDIRIZZO, uscita INDIRIZZO, all’incrocio con INDIRIZZO, ometteva di dare la precedenza nonostante la presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale ed andava a collidere con il velocipede da corsa “Legnano” condotto da NOME COGNOME f il quale percorreva la suddetta INDIRIZZO, cagionando allo stesso lesioni personali (fatto avvenuto in Grosseto il 23.11.2016).
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassaziong articolando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce /ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale.
Si assume che la Corte di merito ha motivato la conferma della sentenza di primo grado enucleando una condotta diversa (tamponamento) rispetto a quella ipotizzata nel capo di imputazione (mancanza di precedenza) e per cui l’imputato é stato rinviato a giudizio.
Con il secondo motivo deduce /ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. / la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Si assume che la motivazione appare illogica e contraddittoria laddove conferma la sentenza di primo grado pur ritenendo una violazione diversa.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I due motivi.da scrutinarsi congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione, sono infondati.
Dalla lettura del capo di imputazione si evince che la condotta contestata all’odierno ricorrente, mentre percorreva la rampa di collegamento della INDIRIZZO, uscita INDIRIZZO / all’incrocio con INDIRIZZO in Grosseto, è quella di aver omesso di di dare la precedenza, nonostante la presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale, e di essere andato così a collidere contro un ciclista, NOME COGNOME, che procedeva lungo la INDIRIZZO, cagionandogli lesioni personali gravi.
Ebbene, confrontandosi con detta contestazione, entrambe le sentenze di merito, nel ritenere l’imputato responsabile del reato a lui ascritto, hanno in primis escluso che il COGNOME sia caduto da solo in ragione di un’insidia, quindi hanno reputato il sinistro eziologicamente collegato alla condotta di guida dell’imputato che, prima aveva omesso di dare la dovuta precedenza, e immediatamente dopo, essendosi immesso nel flusso del traffico lungo la stessa direttrice di marcia del velocipede, lo aveva urtato da dietro poco dopo l’incrocio, causandone la caduta al suolo e le conseguenti lesioni.
Si tratta all’evidenza, pertanto, sulla base della ricostruzione operata dalle sentenze di merito, non già di due condotte differenti, come sostiene il ricorrente, bensì di una medesima condotta che consta di due momenti strettamente interconnessi da un punto di vista logico e temporale, nel senso che il mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza è il prius del successivo tamponamento del velocipede.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9.2.2024