Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42186 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42186 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in riforma della decisione del Tribunale di Terni, lo aveva riconosciuto colpeLt vole del reato di lesioni stradali ai sensi dell’art.590 bis>e lo aveva condannato, alla pena di mesi quattro di reclusione.
Assume difetto di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale mediante una erronea valutazione della testimonianza dell’agente di PG che aveva eseguito i rilievi stradali (di cui era stata rinnovata la testimonianza in appello); con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per avere il giudice distrettuale omesso di valutare la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. laddove, tenuto conto dell’assenza di querela e la mancata costituzione di parte civile, il giudice di appello avrebbe dovuto prospettarsi anche di ufficio la eventualità di una tale pronuncia assolutoria.
Con motivi aggiunti il ricorrente deduce che alla stregua della nuova formulazione dell’art.590 bis cod.pen., a seguito della introduzione della riforma Cartabia’ il reato non è più procedibile di ufficio a partire dal 30 Dicembre 2023, con la conseguenza che anche in sede di legittimità il giudice è tenuto a pronunciare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso concernente l’affermazione di responsabilità dell’imputato risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione, dei profili di colpa ravvisati in capo al conducente, in particolare per non avere tenuto una condotta di guida particolarmente accorta approssimandosi ad una intersezione stradale e in area presidiata da attraversamento pedonale (sez.4, n.47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv.277703), escludendo la ricorrenza di un fattore imprevedibile in presenza di attraversamento non improvviso e prossimo all’area di incrocio.
3.1 Manifestamente infondata è la censura rellativa all’applicazione dell’art.131 GLYPH t GLYPH · -e /e± bis cod.pen. Sotto un primo profilo va rilevato che ‘et GLYPH ésOkisione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione’ se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sez.2, n.21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.275782) né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica
richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (sez.5, n.4835 del 28/10/2021, Ponilo, Rv.282773).
3.1.1 Sotto diverso profilo la doglianza è aspecifica poichè, a fronte di condotta del conducente improntata a gravi profili di colpa, che ha determinato nella persona offesa lesioni personali consistite in trauma del torace e fratture varie, giudicate guaribili in un periodo superiore a gg.80, non vengono evidenziati neppure i presupposti legittimanti che il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare al fine di riconoscere, ex officio, la causa di non punibilità (sez.6, n.5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv.282773).
3.2 Parimenti inammissibile è il motivo aggiunto concernente la mancanza originaria della condizione di procedibilità della querela, in ragione di una disciplina normativa sopravvenuta alla commissione del fatto reato. Invero nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (sez.U, n.40150 del 21/06/2018, COGNOME; sez. 5, n.22461 del 21/04/2023, P, Rv.284749.01; n.11229 del 10/01/2023, Popa, Rv.284542.01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Settembre 2023
nte
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre
6