Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 22/11/1995
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOMECOGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, l’avv. NOME COGNOME del foro di Roma per NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza in via principale senza rinvio, in subordine con rinvio.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con quale NOME COGNOME era stato condannato ad anni uno e mesi sei di reclusione per il reato cui all’art. 590 bis, comma 5 n. 2, cod. pen. perché, alla guida di un’autovettura, ave attraversato un’intersezione nonostante il semaforo rosso e guidato senza moderare la velocit un tratto stradale fiancheggiato da case, così impattando con l’auto condotta da NOME COGNOME che, nell’occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, giudicate guaribili giorni (in Roma, il 27 febbraio 2020).
In sede di gravame, l’appellante aveva contestato l’esistenza della pr dell’attraversamento con la luce semaforica rossa da parte dell’imputato, nonché della na delle lesioni procurate, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedi nonché invocato le generiche.
I giudici del gravame hanno disatteso tutte le doglianze, rilevando innanzitu procedibilità d’ufficio del reato contestato (art. 590 bis, comma 5, n. 2, cod. pen.) e, nel merito, t- c,,.. .WoVaTà la condotta di guida dell’imputato, alla stregua del compendio probatorio, or documentale, nel quale erano confluiti anche atti acquisiti al fascicolo processuale sull’ delle parti (certificazione del pronto soccorso; verbale di s.i.t. della vittima dell’incidente con rilievi planimetrici; verbale di accertamento di violazione stradale dell’imputato; spontanee dichiarazioni dello ZARRAD, con le quali costui aveva ammesso di esser passato con il rosso, assumendosi la totale responsabilità del sinistro). La Corte territ particolare, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona ritenendole puntuali, lineari e coerenti con quelle rese nell’immediatezza, in difetto di astio o risentimento nei confronti dello ZARRAD e, oltretutto, confortate dai rilievi planim danni ai mezzi e dalle lesioni riportate dal dichiarante, valutate come compatibili con la dinamica, quanto alla condotta di guida dell’imputato valorizzando la rilevata assenza di tr frenata per ritenere altresì dimostrata l’inadeguatezza della velocità tenuta dal med (violazione per la quale era stato redatto apposito verbale di accertamento).
Infine, ha ritenuto l’imputato non meritevole delle invocate generiche, valutando recessive l’incensuratezza, la giovane età e l’assunzione immediata delle proprie responsab rispetto alla gravità del reato, come desumibile dalle modalità della condotta sopra descr condotta aveva ingenerato un indubbio allarme sociale, avendo l’imputato omesso di fermarsi semaforo che segnalava il “rosso”, attraversato un’intersezione a velocità sostenuta e consona alle condizioni ambientali (cioè di sera e a visibilità limitata per la pioggia in altro profilo, poi, quel giudice ha valorizzato le conseguenze di tale condotta, alla stre lesioni riportate dal MINERVA.
GLYPH
La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
f
Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale penale, con riferimento valutazione delle dichiarazioni rese nell’immediatezza da COGNOME, stante il divieto di cui 357 comma 7, cod. proc. pen., rilevando peraltro che le stesse potevano ascriversi verosimile stato di agitazione che aveva ingenerato nel giovane un atteggiamento remissiv fronte alle invettive e doglianze del MINERVA. A tali dichiarazioni sarebbe stato assegna valore fondamentale nella decisione, stante la marginalità degli altri documenti e l’i economico sottostante alle dichiarazioni della persona offesa.
Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge, con rifer alla ritenuta prova dell’inosservanza di una velocità adeguata da parte dell’imputato per a di tracce di frenata: tale elemento non sarebbe idoneo a giustificare la conclusione dei giu merito, potendo spiegarsi anche con una decelerazione non brusca, laddove, sotto altro profil è contestato il valore dimostrativo delle lesioni riportate dal COGNOME, non essendo automati responsabilità di un sinistro in capo a quello, tra i soggetti coinvolti, rimasto illeso.
Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, ritenendo che la violazione dell’obbligo di mantenere una v adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, preceduta dall’avverbio “comunque”, sarebbe indicativa della debolezza della prima violazione ascritta (attraversamento con luce semaf rossa), essendo state affiancate, in chiave alternativa, due condotte aventi però un d disvalore offensivo.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegn conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Anche la difesa dello COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali, riporta ai motivi di ricorso, ha chiesto l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinv sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni.
Intanto, la difesa non ha minimamente tenuto conto che il giudizio di responsab espresso dalla Corte del gravame non si è fondato sulle ammissioni dell’imput nell’immediatezza, richiamate solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e, p quale elemento favorevole, controbilanciato però da altri – prevalenti in senso negativo del riconoscimento delle generiche.
Ciò posto, sotto altro profilo, la difesa ha pure omesso di considerare che le richiamate in premessa dalla Corte d’appello sono state acquisite al fascicolo processuale l’accordo delle parti, come espressamente affermato nel foglio 3 della sentenza impugnata come già più volte chiarito, sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichi autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei vengono svolte le indagini, nel caso in cui l’atto che le include sia stato acquisito al fasci
dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espr limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici conten dichiarazioni stesse (Sez. 4, n. 14704 del 5/3/2024, COGNOME, Rv.286187 – 02; Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285316 – 02; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, COGNOME, 270314 – 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, COGNOME, Rv. 231689 – 01).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La difesa ha articolato la sua tesi (secondo la quale non sarebbe stato dimostra termini di certezza che era stato COGNOME a passare con il semaforo a luce rossa e che la condo di guida tenuta nell’occorso dal predetto non fosse stata adeguata alle circostanze di t luogo), contestando la valorizzazione di alcuni elementi probatori operata dai giudici del conformemente e senza manifeste illogicità o contraddizioni, non introdotte media l’esposizione delle argomentazioni difensive. In altri termini, parte ricorrente ha preso da una divergente lettura del dato probatorio che ha ritenuto più corretta, ma che è prec questa sede, cui è del tutto estraneo, per consolidata giurisprudenza, l’esame degli a del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli e probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Cort cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente inte sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Ne discende che sono precluse al gi legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione im l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indic dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa ris quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01), non potendo questo giudi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La difesa non ha neppure evidenziato contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all’art. 606, lett. e), cod Peraltro, con riferimento alla valutazione dei segni di frenata, la spiegazione dei giud merito rinvia a elementi ricavati dagli atti di accertamento, alla stregua dei quali riconosciuta l’assenza di tracce di tale natura e, in maniera deduttiva, ma non manifestamen illogica, ricavata conferma della condotta di guida contraria alle regole di prudenza, val detto elemento in uno con gli altri, tra i quali le dichiarazioni rese dalla persona of difesa ha preteso di trarre l’illogicità del ragionamento (che, si ricorda, per rilevare qu deducibile, deve essere manifesta) da un’ipotesi, rimasta affidata a mere congetture, in fo della quale l’assenza di tracce sarebbe riconducibile a una decelerazione graduale, n riscontrata da alcunché. Lo stesso dicasi per le lesioni subite dalla vittima: la difesa ha valu la relativa argomentazione travisandone il senso, quello cioè di trarre anche posizionamento dei danni sui mezzi e dalla natura delle lesioni riportate ulteriore conf della prova orale promanante da uno dei soggetti coinvolti nello scontro, le cui dichiarazio
via preliminare, quel giudice ha ritenuto del tutto credibili, così come attendibile il sogg le ha rese, in assenza di ragioni indicative di una sua malafede.
Infine, è manifestamente infondato anche l’ultimo motivo.
Si tratta di una doglianza fondata su speculazioni che si basano su una lett ingiustificata del capo d’imputazione, la cui chiarezza emerge dalla semplice lettera rubrica: allo COGNOME, infatti, sono state contestate due distinte condotte, poste in esse violazione di due distinte regole cautelari (cristallizzate negli artt. 141 e 146 codice senza che dall’impiego di un avverbio possa discendere uno stravolgimento degli addebit contestati e riconosciuti dai giudici di merito che li hanno, infatti, esaminati in maniera non valutandoli come condotte alternative. Ne deriva che, del tutto congruamente e senza viz motivazionali, neppure debitamente esposti in ricorso, i giudici del merito hanno riten particolare disvalore della condotta per avere ZARRAD attraversato un’intersezione stradal con la luce semaforica rossa e condotto il mezzo a una velocità non adeguata alle condizioni tempo e di luogo (la guida essendo avvenuta di sera e in condizioni di ridotta visibilità a della pioggia in atto).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 28 novembre 2024.