Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44618 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, che ha depositato memoria scritta chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 21/07/2020 dal Tribunale di Asti e con la quale NOME COGNOME era stata condannata – all’esito di giudizio abbreviato alla pena di mesi quattro di reclusione, con contestuale concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile NOME COGNOME, da liquidarsi i separato giudizio, in relazione al reato previsto dall’art.590-bis cod.pen..
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale la difes dell’imputata aveva chiesto l’assoluzione dal reato ascritto; ha difatti evidenziato che, sulla base degli atti di indagine, risultava che l’imputata, nel percorrere la INDIRIZZO nINDIRIZZO e nell’effettuare la svolta a sinistra in INDIRIZZO aveva omesso di dare la precedenza al motoveicolo condotto da NOME COGNOME, il quale era andato a collidere con la vettura dell’imputata riportando le lesioni indicate nell’atto di esercizio dell’azione penale; la Corte ha ritenuto infondato l’argomento difensivo in ordine alla dedotta responsabilità del COGNOME per il sinistro e dipendente, secondo tale prospettazione, dall’elevata velocità tenuta, ritenendo provato che la COGNOME non avesse dato la dovuta precedenza al veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia iniziando la manovra di svolta senza sincerarsi di avere spazio e visuale liberi.
La Corte territoriale ha altresì ritenuto infondato il motivo inerente alla richiesta di applicazione dell’attenuante prevista dall’art.62, n.5, cod.pen., ritenendo non dimostrata una condotta dolosa e argomentando – anche volendo interpretare il motivo come richiesta di riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla persona offesa – come non fosse provato che, al momento dell’impatto, la COGNOME avesse già quasi concluso la svolta a sinistra, risultando che l’urto era avvenuto nella parte posteriore della vettura solo perché il NOME aveva tentato una manovra d’emergenza scartando verso sinistra ma non riuscendo a evitare l’impatto.
Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata richiesta la mitigazione della pena, in quanto non sostenuto da idonea argomentazione e risultando comunque la sanzione adeguata e contenuta.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione la difesa ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e per vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della corresponsabilità della persona offesa; ha dedotto come le risultanze degli atti di indagine attestavano una violazione da parte della persona offesa delle disposizioni in tema di circolazione stradale, che impongono a tutti gli utenti di regolare la propria condotta in modo che la stessa nor costituisca pericolo per le persone e le cose.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante comune prevista dall’art.62, n.5, cod.pen.; ha dedotto che dalla ricostruzione dei fatti era risultato che il veicolo condotto dalla persona offesa sopravveniva a una velocità particolarmente elevata, con una condotta ritenuta sorretta dall’elemento soggettivo del dolo eventuale e da porre in diretto rapporto causale con il sinistro.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La parte civile ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va pregiudizialmente rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, quando – come nel caso di specie – non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è procedibile a querela, ma tale modifica normativa non rileva nel presente procedimento.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di sottolineare, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs, 10 aprile 2018, 36, che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l’introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell’istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, COGNOME, Rv. 277432; in termini, in relazione alla disciplina transitoria dettata dall’art.85 del d.lgs. n.150/2022, Sez.4, 9/02/2023, Marchionni, n.m.)
2. Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso si risolve difatti in una mera e generica contestazione in punto di fatto di circostanze già analiticamente esaminate dal giudice d’appello, senza la specifica deduzione di alcun vizio inquadràbile nell’ambito di quelli previsti
dall’art.606 cod.proc.pen; finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità sanzioNOME dall’art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.; tanto sulla base del principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; COGNOME, Rv. 276970).
Ciò posto, il primo motivo di ricorso ha addotto a sostegno una diversa ricostruzione del sinistro – la cui responsabilità sarebbe stata asseritamente da ascrivere alla condotta del conducente del motociclo – riproducendo integralmente gli elementi di fatto già posti alla base di relativo motivo di appello e analiticamente smentiti da parte della Corte territoriale; la quale, con motivazione coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità, ha concluso – con considerazione di fatto che, sulla base dei predetti principi, non può essere riesaminata in questa sede che il sinistro in questione si è verificato per colpa esclusiva della COGNOME ritenendo che la ricorrente, prima di effettuare la svolta a sinistra, abbia omesso di attendere – al centro della carreggiata – di avere una visuale effettivamente libera, omettendo quindi di dare la dovuta precedenza al motociclo condotto della persona offesa, rendendo inevitabile l’impatto tra i due mezzi e perfezionando il profilo di colpa specifica conseguente alla violazione dell’art.145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Anche il secondo motivo, con il quale è stata chiesta l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art.62, n.5, cod.pen., è inammissibile sulla base di una pregiudiziale considerazione in punto di diritto.
Tale richiesta è infatti infondata ove si consideri la carenza del presupposto fondamentale rappresentato dal “dolo” che deve caratterizzare il comportamento dell’offeso: nella vicenda, ove si discute di responsabilità per sinistri stradal l’eventuale comportamento del conducente del motocicic, pur in ipotesi caratterizzato dalla violazione delle regole prudenziali ovvero dalla normativa cautelare in tema di circolazione stradale, si risolverebbe in ogni caso in un comportamento colposo, non potendo integrare i presupposti dell’invocata attenuante, che si basa sul comportamento “doloso” della persona offesa (in termini, Sez. 4, n. 17602 del 15/04/2010, Fiorentino, Rv. 247340).
Altresì, l’univoca qualificazione dei fatti e delle ragioni di diritto operata n motivo di ricorso impedisce che lo stesso potesse essere presa in considerazione della Corte d’appello sotto il diverso profilo previsto dall’art.590-bis cod.pen.,
disposizione che prevede un’attenuazione di pena nell’ipotesi in cui il fatto «non sia l’esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole»; profilo di fatto comunque preso in esame dalla Corte territoriale la quale, con motivazione non manifestamente illogica, aveva peraltro ritenuto che il sinistro fosse riconducibile alla sola responsabilità dell’imputata e che la violenza dell’impatto fosse da addebitare al carattere improvviso della svolta a sinistra, che aveva impedito al conducente del motoveicolo qualsiasi manovra di emergenza, se non uno “scarto” verso la propria sinistra; elemento di fatto che spiegava, a propria volta, la collocazione del punto di impatto escludendo la ricostruzione operata dalla difesa dell’imputata, in base alla quale lo scontro sarebbe avvenuto dopo che la manovra di svolta verso sinistra era stata già quasi integralmente completata.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso, il 10 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente