Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6818 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1986
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Trieste il 15 luglio 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Udine il 9 dicembre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di lesioni stradali gravissime colpose (art. 590-bis, comma 2, cod. pen.), per avere il 18 luglio 2020 condotto l’automobile in stato di ebrezza alcolica, a velocità eccessiva ed effettuando un sorpasso pericoloso, per poi terminare la corsa fuori strada, in conseguenza condannandolo, con la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod., pen., avendo la vittima, NOME COGNOME che era trasportato sull’auto condotta dall’imputato, omesso di agganciare la cintura di sicurezza, applicata la diminuzione per il rito, alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al profilo dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’imputato.
Rammentato che la Corte di appello afferma la responsabilità dell’imputato per non avere regolato la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo alla sicurezza delle persone, delle cose e della circolazione, sottolinea che nella sentenza si legge che la dichiarazione del teste COGNOME pur non fornendo indicazioni esatti sulla velocità tenuta dal veicolo condotto imputato, appare di interesse. Nondimeno, ad avviso del ricorrente, l’esame delle risultanze istruttorie condurrebbe ad una valutazione opposta rispetto a quella dei decidenti di merito: infatti – si sottolinea – la versione di COGNOME si presenta alquant imprecisa e lacunosa, enfatizzando l’alta velocità ma come mera percezione soggettiva e senza fornire dettagli circa la manovra di sorpasso, in ogni caso non specificando la velocità del mezzo, velocità che, in sostanza, viene dedotta unicamente dai danni riportati per effetto della uscita della carreggiata, tralasciando di precisare quali sarebbero le circostanze contingenti che hanno reso la velocità non adeguata alle regole.
Il P.RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 19 dicembre 202ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L’impugnazione è aspecifica. Essa, infatti, censura la pretesa non attendibilità della deposizione del teste oculare dell’incidente in tema di velocità del mezzo, trascurando, tuttavia, di confrontarsi con l’in sé dell’accusa ossia la causazione di lesioni gravissime alla vittima per colpa, consistita in una condotta complessivamente sconsiderata di guida, connotata anche, ma non soltanto, da eccesso di velocità, da parte dell’imputato, il quale, conducendo l’auto in stato di ebrezza alcoolica, ha effettuato un sorpasso pericoloso e poi è finito fuori strada, prima dentro uno scolo delle acque e poi contro un terrapieno.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2024.