Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9119 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Como il 23/10/1986 avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5.6.2024, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di lesioni stradali in danno di NOME COGNOME in relazione all’incidente avvenuto il 13.7.2018: l’imputata, alla guida di un autoveicolo, iniziando manovra di svolta a sinistra, in area non consentita dalla segnaletica stradale (linea continua) e non avvedendosi del sopraggiungere da tergo del motoveicolo condotto dal COGNOME, urtava contro la moto, cagionando alla persona offesa le lesioni in atti refertate.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Insussistenza del profilo di colpa specifica relativo all’omessa visione dello specchietto retrovisore e travisamento della dichiarazione resa dall’imputata, avendo la Corte di merito ritenuto la sussistenza di tale profilo di colpa solo perchØ il sinistro si Ł in concreto verificato, omettendo di specificare se il sinistro si sia verificato a causa del contestato profilo.
II) Insussistenza del profilo di colpa specifica relativo all’aver effettuato il trasferimento di corsia verso quella deputata alla svolta a sinistra, a ridosso dell’intersezione, in un’area non consentita dalla segnaletica stradale in quanto caratterizzata da linea continua. Dalle testimonianze Ł emerso che l’autovettura dell’imputata, al momento del sinistro, si trovava già nella corsia deputata alla svolta.
III) Violazione di legge, per avere ritenuto la responsabilità dell’imputata sulla base di mere congetture, in contrasto con il criterio di giudizio ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’.
R.G.N. 36029/2024
IV) Mancata valutazione di tutte le circostanze del fatto in grado di definire l’esatta incidenza della condotta antidoverosa individuata ex post .
Omesso apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, con particolare riguardo alla consulenza tecnica della difesa.
VI) Vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata applicazione della diminuente di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen., trattandosi di evento determinato anche dall’eccessiva velocità e dalla irregolare manovra di sorpasso effettuata dalla persona offesa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha adeguatamente evidenziato le circostanze fattuali e i profili di colpa che hanno caratterizzato il sinistro per cui si procede, valutando la responsabilità della prevenuta con motivazione corretta in diritto e immune da vizi logici.
2.1. I giudicanti, sulla base della ricostruzione effettuata dal consulente del Pubblico ministero, avvalorata dalla deposizione resa dal teste oculare COGNOME COGNOME hanno evidenziato che l’autovettura condotta dalla prevenuta aveva urtato il motociclo nel momento in cui si era spostata nella corsia di sinistra, per svoltare nella INDIRIZZO ma in un punto non consentito, ossia in prossimità dell’incrocio, dove la striscia di corsia Ł continua. In sede di merito Ł stata acquisita anche la testimonianza di NOME, terza trasportata nell’autovettura condotta dall’Altadonna, la quale ha confermato che il giorno del fatto vi era molto traffico e l’imputata stava cercando di immettersi nella corsia deputata alla svolta a sinistra verso INDIRIZZO riuscendo a spostarsi in tale corsia solo in prossimità dell’intersezione, stante la presenza di molte autovetture, per cui non era stato possibile fare anticipatamente il dovuto ‘salto di corsia’ nel tratto di strada con corsie delimitate da striscia longitudinale discontinua, che invece era avvenuto ove le corsie erano delimitate da striscia continua.
2.2. Ebbene, Ł noto che ai sensi dell’art. 40 cod. strada le strisce longitudinali continue indicano ‘il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata’, e che tali strisce ‘non devono essere oltrepassate’, con la conseguenza che legittimamente i giudicanti hanno riscontrato la trasgressiva condotta di guida dell’imputata, idonea a configurare violazione delle norme di circolazione stradale e concretizzazione del rischio in relazione all’evento dannoso in oggetto, che evidentemente non si sarebbe verificato qualora l’imputata avesse rispettato le richiamate segnalazioni stradali orizzontali.
A fronte di tale ricostruzione, insindacabile nella presente sede di legittimità, perdono di consistenza le censure con cui la ricorrente contesta, con il primo motivo, il profilo di colpa relativo all’omessa visione dello specchietto retrovisore da parte dell’Altadonna, poichØ la medesima, evidentemente, nell’occorso non avrebbe comunque dovuto effettuare il trasferimento di corsia in una zona ove ciò era vietato dalla striscia longitudinale continua, ponendo in essere una manovra non consentita dal codice della strada, oltre che collidente con il motociclo proveniente da tergo.
I restanti motivi, dal secondo al quinto, sono inammissibili, in quanto in buona parte generici e tesi a sollecitare in questa sede una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, al fine di ottenere una diversa e piø favorevole ricostruzione dei fatti, operazione notoriamente demandata in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel caso in disamina, ha motivato la sua decisione
secondo un percorso logico immune da vizi censurabili in cassazione.
Quanto al sesto motivo, con cui si deduce la mancata applicazione della diminuente di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen., Ł appena il caso di rilevare che tale specifica censura non risulta proposta in sede di appello, sicchØ la stessa deve essere dichiarata inammissibile, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchØ non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME