Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/09/1991
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 3 aprile 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale NOME COGNOME è stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 590 bis comma 2 cod. pen. ai danni di NOME COGNOME. Era stato contestato allo Sciacca di aver9 alla guida della propria autovettura, nell’approssimarsi ad una intersezione, in orario notturno, in un centro abitato, in stato di alterazione psicofisica per uso d sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi (187 C.d.$), senza regolare la velocità in orario notturno e in un centro abitato (141 e 142 C.d.$) e non usando la necessaria prudenza (145 C.d.s.), impattato contro l’autovettura condotta da NOME COGNOMEcagionandole lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso /affidandolo ad unico motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in riferimento alla valutazione della prova circa l’attendibilità dei testi escussi, le cui censure sono state ritenute generich dalla Corte territoriale benché fosse stato evidenziato che i detti testi, che ) come rilevato dal primo giudice, erano stati a cena con la persona offesa, non potevano il e= considerarsi indifferenti. Lamenta COGNOME -a che la Corte territoriale nonni tenuto conto della sentenza del Giudice di pace che ha annullato la sanzione inflitta all’imputato in relazione all’eccesso di velocità e alla mancata revisione della patente di guida ) rilevando che l’annullamento sarebbe avvenuto per profili preliminari afferenti ad aspetti procedurali senza valutazioni di merito mentre avrebbe tenuto conto dell’annullamento della sanzione che era stata inflitta alla persona offesa, in relazione alla mancata precedenza.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte / chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
All’udienza il P.G. ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Vale la pena ricordare che esula dai poteri di questa Corte ia “rilettura” degli elementi in fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato solo al giudice di merito, rimanendo il sindacato di legittimità circoscritto a
discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica o caratterizzati da vistose incongruenza tra loro o con gli atti del processo, che siano specificatamente indicati con il ricorso e che siano dotati di una capacità dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto, al punto da rendere manifestamente incongrua la motivazione (sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989- 01; sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652 01; sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Rv. 256287 – 01).
Le censure che attaccano la sentenza in punto di valutazione delle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME invero limitate al dato della conoscenza pregressa di costoro con la persona offesa (il che non rende di per sé inattendibili i testi), non si confronta con la decisione impugnata, da leggersi necessariamente in uno a quella adottata dal Tribunale, trattandosi di ipotesi di doppia conforme.
La difesa non si confronta affatto con le risultanze della consulenza svolta su incarico del P.M. da cui si ricava che l’autovettura condotta dalla COGNOME presentava una deformazione della fiancata anteriore sinistra di 70 centimetri, che la velocità dell’auto condotta da Sciacca era stata stimata in 80 km/h a fronte dei 27 km/h di quella condotta dalla COGNOME e che, se Sciacca avesse tenuto la velocità di 50km/h, stabilita per il cento abitato, l’urto non si sarebbe verificat poiché la COGNOME avrebbe avuto la possibilità di superare l’intersezione. Come pure il ricorso non si confronta con la deposizione del teste COGNOME militare A 1 dell’Arma, che è intervenuto sul luogo del sinistro (curando nel prosieguo elaborato 1- 1 grafico e scattando le foto nonché elevando i verbali di contravvenzione) é d – di aVerè — -dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco perché a causa della deformazione dell’auto sulla quale si trovava la COGNOME aveva chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna rimasta all’interno dell’abitacolo.
A fronte di quanto detto non può che ribadirsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui non può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) o c), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 192 non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; cosicché essa potrà essere fatta valere solo nei limiti indicati dalla lett. e) dell stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti che devono essere specificamente indicati nei motivi di gravame (sez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278196-02).
Nel caso di specie, con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, le censure difensive riprendono le doglianze prospettate al giudice
d’appello, senza essere precedute da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderle, fornendo delle proprie conclusioni una giustificazione congrua, logica e non contraddittoria con riferimento alle regole di prudenza violate, tra le qualiquelle che imponevano al conducente dell’auto, approssimandosi ad una intersezione in pieno centro abitato, di notte, di adeguare la velocità non essendo in alcun modo imprevedibile la presenza di auto provenienti, nell’intersezione, da una direzione opposta.
Proprio con riguardo ai limiti di velocità, l’obbligo di moderare adeguatamente la stessa, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176-01).
Del pari inammissibile l’argomento difensivo dedotto in merito alla presunta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe valutato “diversamente” gli annullamenti delle contravvenzioni elevate nei confronti tanto dello Sciacca quanto della COGNOME, ad opera del Giudice di pace di Barcellona P.G. dinanzi al quale erano state opposte.
In maniera ampia e logica la Corte territoriale si è soffermata sulla non incidenza della sentenza emessa dal Giudice di pace di Barcellona P.G. con la quale è stato accolto il ricorso proposto nell’interesse dello Sciacca avverso l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente, sul presupposto del mancato compimento degli accertamenti urgenti e indifferibili previsti dagli artt. 356 cod. proc. pen. 114 disp. att. cod. proc. pen., quali presupposti di legittimità del provvedimento interdittivo.
Ha specificato la Corte di merito che si tratta di statuizione “che non inficia la tenuta dell’ipotesi accusatoria fondata sul riscontro, non messo in dubbio da tale provvedimento giurisdizionale, di plurime violazioni delle norme del Codice della Strada da parte dello Sciacca, tra le quali il superamento del limite di velocita”.
Per contro, la Corte territoriale, ha posto l’accento sulla circostanza che la sanzione applicata alla COGNOME, in relazione all’art. 145 co. 4 e 10 C.d.s. per la violazione dell’obbligo di dare la precedenza è stata annullata Giudice di pace di Barcellona P.G., per “mancanza di elementi atti a supportare una pronunzia di responsabilità dell’opponente”.
Si tratta di percorso logico argomentativo affatto illogico soprattutto ove si consideri che le circostanze dedotte sono state valutate in uno all’intero compendio probatorio che non rimane scalfito dalle censure poste con il ricorso.
D’altra parte è noto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. (606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla so verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023).
7.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 22 ottobre 2024
Dott.ssa COGNOME