Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 677 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 677 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Sondrio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 14/03/2025 della Corte di appello di Milano; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14/03/2025, la Corte di appello di Milano ha confermato, nei confronti del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, unica parte appellante, la sentenza con cui, il precedente 29/09/2023, il Tribunale di Monza, congiuntamente all’affermazione di penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto di lesioni personali stradali e alla sua condanna alla pena ritenuta di giustizia, aveva condannato quest’ultimo e il responsabile civile, in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile.
Nello specifico, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata condannata in solido al risarcimento dei danni subiti dal conducente dell’auto, intraversatasi sull’opposta corsia di marcia a seguito di una forte sbandata, contro la quale era andato ad impattare violentemente il veicolo condotto dall’imputato COGNOME NOME, che procedeva nella propria corsia di marcia a velocità eccedente il limite vigente in loco.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del responsabile civile, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530, 533, 555, 574, 575, 587 e 605 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di mancata pronunzia sull’appello dell’imputato.
Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si era affermato che la pronunzia del primo giudice fosse stata appellata dal solo responsabile civile RAGIONE_SOCIALE in base all’erroneo ed illogico rilievo che, nelle annotazioni su di essa apposte dalla cancelleria, l’imputato COGNOME NOME non figurava come impugnante, sebbene il patrocinatore della compagine sociale, in esito alla trattazione del processo, avesse rassegnato le proprie conclusioni sia nell’interesse di quest’ultima, sia in quello dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 590-bis cod. pen., 140, 141, commi 1, 2 e 3 e 142, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento.
Osserva al riguardo che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente, contraddittoriamente ed illogicamente affermato: a) che il conducente dell’auto investitrice avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità esistente sul luogo del sinistro, senza indicare, tuttavia, la velocità prescritta con conseguente attribuzione al predetto della causazione dell’evento a titolo di responsabilità oggettiva; b) che il sinistro, di fatto inevitabile per il brevissi lasso temporale (stimato in 2,2 sec.) intercorso tra la percezione visiva del veicolo investito e l’impatto con esso, avrebbe comportato conseguenze biologiche per le persone offese ridotte in misura del 40%, nel caso in cui il vigente limite di velocità fosse stato rispettato, in base solo alla sua pi
contenuta lesività in analoga percentuale; c) che, per la gittata dei fari dell’auto alla cui guida si trovava l’imputato, quantificata in 50 mt., quest’ultimo avrebbe dovuto mantenere una velocità tale da consentire l’arresto del mezzo nello spazio massimo di 50 mt., anche nel caso in cui l’ostacolo gli si fosse parato dinanzi in maniera del tutto imprevedibile.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 43 e 590-bis cod. pen., 140, 141, commi 1, 2 e 3 e 142, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilit dell’elemento soggettivo del reato.
Assume in proposito che, con la decisione oggetto d’impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente affermata la sussistenza di profili di colpa nella condotta del soggetto agente, sostenendo che il rispetto del limite di velocità avrebbe impedito il verificarsi del sinistro, senza che fosse indicata la velocità da osservare sul luogo dei fatti, sì da precludere l’effettuazione del giudizio controfattuale e ritenendo, per altro verso, prevedibile l’evento senza che vi fosse certezza né con riguardo al punto di avvistamento della vettura investita, né in ordine alla distanza tra i veicoli al momento di tale avvistamento, con conseguente scivolamento verso forme di responsabilità oggettiva.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE è infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530, 533, 555, 574, 575, 587 e 605 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di mancata pronunzia sull’appello dell’imputato, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si era affermato che la sentenza del giudice di primo grado fosse stata appellata dal solo responsabile civile sull’erroneo rilievo che, nelle annotazioni su di essa apposte dalla cancelleria, l’imputato non figurava come impugnante, benché il patrocinatore della RAGIONE_SOCIALE, in esito alla trattazione del processo, avesse rassegnato le proprie conclusioni anche nel suo interesse.
Ritiene il Collegio che la decisione oggetto d’impugnativa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia inficiata né dall’inosservanza delle menzionate norme processuali, né da vizi motivazionali.
Deve innanzitutto porsi in rilievo che la natura processuale della deduzione legittima la diretta consultazione degli atti, costituendo principio consolidato quello secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali» (così: sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, NOME e altri, Rv. 230568-01).
Orbene, l’attenta disamina dell’incarto processuale rivela che l’appello fu presentato, in data 13/12/2023, dall’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, nel solo interesse di tale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, con l’atto di gravame, fu logicamente richiesta l’assoluzione dell’imputato COGNOME NOME e la conseguente revoca di tutte le statuizioni in favore della costituita parte civile.
Tali circostanze rendono di palese evidenza l’insussistenza della dedotta inosservanza di norme processuali e degli ipotizzati vizi motivazionali.
3. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 590-bis cod. pen., 140, 141, commi 1, 2 e 3 e 142, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, rilevando che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente, contraddittoriamente ed illogicamente affermato: a) che il conducente dell’auto investitrice avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità esistente in loco, senza indicare, però, la velocità prescritta, così attribuendogli la causazione dell’evento a titolo di responsabilità oggettiva; b) che il sinistro, di fatto inevitabile p brevissimo lasso temporale intercorso tra la percezione visiva del veicolo investito e l’impatto con lo stesso, avrebbe causato alle parti lese conseguenze biologiche ridotte del 40%, ove fosse stato rispettato il limite di velocità, in bas soltanto alla sua più contenuta lesività nella medesima percentuale; c) che, per la gittata dei fari dell’auto investitrice, determinata in 50 mt., il suo conducent avrebbe dovuto mantenere una velocità tale da consentirgli l’arresto nello spazio massimo di 50 mt., anche nel caso in cui l’ostacolo gli si fosse parato dinanzi in maniera del tutto imprevedibile.
Ritiene in proposito il Collegio che neanche le censure fatte valere con il motivo di ricorso in disamina colgano nel segno.
Si osserva, infatti, che la Corte territoriale, ritenuta, in linea con il pr giudice, l’inevitabilità della collisione anche a causa dell’imprudente condotta di guida del conducente dell’auto investita, ha affermato, in maniera tutt’altro che illogica, che il mancato rispetto del limite di velocità esistente sul luogo de sinistro, da parte del guidatore dell’auto investitrice, aveva costituito l prevalente concausa dell’evento, nei termini in cui questo si era, di fatto, verificato ovvero quella che aveva determinato i non lievi danni effettivamente sofferti dalla persona offesa.
Appare, quindi, evidente che la Corte di appello, nella decisione impugnata, ha compiutamente scrutinato il profilo dell’efficacia causale della condotta del soggetto agente rispetto all’evento occorso, avendo avuto cura di evidenziare che, ferma l’inevitabilità della collisione, il mancato rispetto, da parte de predetto, del limite di velocità vigente sul luogo dei fatti – fissato in 90 km/h aveva contribuito in maniera determinante alla causazione dei danni di fatto patiti dalla parte lesa.
Con riguardo, invece, al punto della doglianza incentrato sul salto logico in tesi rinvenibile nell’ordito argomentativo, per essersi fatta derivare dall’asserto del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo cui un impatto a una velocità dell’auto investitrice contenuta nei limiti esistenti avrebbe comportato danni da collisione di entità ridotta del 40%, l’opinabile conclusione che la gravità delle conseguenze biologiche per la persona offesa ne sarebbe risultata attenuata in misura percentualmente analoga, è a dirsi che tale censura, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere dedotta dalla parte interessata in termini di travisamento della prova. U:(,
È d’uopo, tuttavia, evidenziare che, in materia, la Suprema Corte, con precipuo riguardo ai casi in cui – come quello in oggetto – vi sia stata condanna in entrambi i gradi di merito, ha enunciato il principio secondo cui «Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere al critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice» (così: Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in
proc. Buraschi, Rv. 243636-01, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217-01).
4. Destituito di fondamento è, infine, il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 43 e 590-bis cod. pen., 140, 141, commi 1, 2 e 3 e 142, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente affermata la sussistenza di profili di colpa nella condotta del soggetto agente, in quanto, per un verso, si sarebbe sostenuto che il rispetto del limite di velocità avrebbe impedito il verificarsi del sinistro, senza che fosse indicata la velocità da osservare sul luogo dei fatti, sì da precludere l’effettuazione del giudizio controfattuale e, per altro verso, si sarebbe ritenuta la prevedibilità dell’evento senza che vi fosse certezza né con riguardo al punto di avvistamento della vettura investita, né in ordine alla distanza tra i veicoli al momento di tale avvistamento, con conseguente scivolamento verso forme di responsabilità oggettiva.
Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sia stato compiutamente scrutinato anche il profilo soggettivo della rimproverabilità colposa.
E invero, la Corte territoriale ha avuto modo di chiarire che il violento impatto dell’auto alla cui guida si trovava l’imputato contro quella condotta dalla persona offesa, d’improvviso intraversatasi dinnanzi, si era, di fatto, verificato anche in ragione: a) del consistente superamento del limite di velocità imposto sul luogo del sinistro, essendo emerso dalla consulenza tecnica del pubblico ministero che il veicolo investitore, cinque secondi prima dell’impatto, procedeva a una velocità di 105 km/h, eccedente di 15 km/h quella massima consentita; b) della morfologia del tratto stradale in cui ebbe a verificarsi l’impatto, avendo lo stesso carattere curvilineo; c) delle peculiari condizioni di tale tratto stradale essendo il manto d’asfalto bagnato per la pioggia caduta e non esistendo in loco alcuna illuminazione.
Avuto riguardo a tali circostanze, i giudici del merito hanno ragionevolmente concluso che, alla luce del disposto dell’art. 141 cod. strada, il conducente dell’auto investitrice era rimproverabile per non aver conformato la propria condotta di guida a regole di cautela che gli imponevano di adeguare la velocità dell’auto alle peculiari condizioni di tempo (orario notturno e scarsissima visibilità) e di luogo (tratto di strada curvilineo, umido per l’abbondante pioggia caduta) e, quindi, di contenerla ben al di sotto del limite esistente di 90 km/h.
Risulta, quindi, evidente, anche in tal caso, l’insussistenza delle dedotte criticità, rinvenendosi, nell’impianto argomentativo a supporto della decisione impugnata, una compiuta disamina del profilo soggettivo del reato per cui v’è stata condanna, del tutto priva di elementi di contraddittorietà e/o di illogicità e ad un tempo, conforme alla consolidata ermeneusi delle disposizioni normative di cui si è contestata la violazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/12/2025