Lesioni personali e ricorso in Cassazione: i limiti del giudizio
Il reato di lesioni personali rappresenta una fattispecie complessa in cui la prova scientifica e quella testimoniale devono convergere verso una ricostruzione univoca dei fatti. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui la difesa contestava la coerenza tra le lesioni riportate dalla vittima e le dichiarazioni rese durante il processo.
La questione centrale riguarda il confine tra il giudizio di merito, spettante ai tribunali e alle corti d’appello, e il giudizio di legittimità, riservato alla Suprema Corte. Quando un ricorso si limita a richiedere una nuova lettura delle prove senza evidenziare violazioni di legge specifiche, il rischio di inammissibilità diventa concreto.
Il caso e la decisione della Corte
Nel caso in esame, il ricorrente era stato condannato per lesioni personali aggravate. La difesa ha presentato ricorso basandosi su quattro motivi principali, tra cui l’omessa valutazione di alcune prove dichiarative e la natura apparentemente illogica della motivazione riguardo alla causa scatenante delle lesioni. Si sosteneva, inoltre, che vi fosse una palese incompatibilità tra il tipo di ferita riportata dalla persona offesa e la dinamica descritta dalla stessa.
I giudici di legittimità hanno però rilevato che tali motivi non erano altro che una riproposizione di censure già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che non è possibile utilizzare il terzo grado di giudizio per ottenere una rilettura del materiale probatorio, a meno che non venga dimostrato un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
Implicazioni pratiche per la difesa
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di strutturare i motivi di ricorso in Cassazione in modo estremamente tecnico. Contestare genericamente la valutazione del giudice di merito non è sufficiente. È necessario individuare vizi logici macroscopici o violazioni dirette delle norme di legge.
La decisione conferma inoltre il rigore della Corte nel sanzionare i ricorsi ritenuti meramente dilatori o privi di fondamento giuridico solido, imponendo al ricorrente non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità evidenziando come le doglianze fossero costituite da questioni di mero fatto. Il controllo della Cassazione deve limitarsi alla verifica della tenuta logica della sentenza impugnata. Se il giudice di secondo cure ha fornito una spiegazione coerente e ha risposto ai motivi di appello, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Nel caso specifico, l’apparato motivazionale della sentenza di appello è stato ritenuto adeguato e privo di vizi logici, rendendo i motivi di ricorso non deducibili in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio sulle lesioni personali si chiude definitivamente con l’appello, a meno di errori procedurali o logici gravissimi. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla solidità delle prove già nelle fasi iniziali del processo, poiché la Cassazione non rappresenta un terzo grado di merito in cui ridiscutere la dinamica degli eventi.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene generalmente dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare questioni di fatto già correttamente risolte nei gradi precedenti.
È possibile contestare la dinamica delle lesioni personali in Cassazione?
Solo se si dimostra che il giudice di merito ha travisato una prova decisiva o ha fornito una motivazione totalmente illogica e contraddittoria.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria che solitamente ammonta a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1053 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1053 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la condanna del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.;
Considerato che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso – con cui contesta, rispettivamente, l’omessa valutazione del primo motivo di appello (che lamentava a sua volta il travisamento di una prova dichiarativa), l’omessa globale valutazione del narrat della persona offesa, la natura apparente dell’apparato motivazionale sulla causa scatenante le lesioni riportate dalla persona offesa, nonché l’incompatibilità tra le dichiarazioni della pers offesa e la natura della lesione da questa riportata – oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di seconde cure, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, vol ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specif travisamenti di emergenze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presi