Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43398 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELCUCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIUDICE DI PACE di TREVISO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME, con un solo motivo, propone ricorso per cassazione – così riqualificato l’originario appello – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso in dat ottobre 2022, che lo ha riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. ( commesso in Pieve del Grappa in data 22 giugno 2019) e, per l’effetto, gli ha applicato la pena della multa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole della carenza di prova ci l’affermata sua responsabilità per il delitto contestatogli, è generico e non consentito in que sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, articolate senza alcun confront critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 5, in cui il Giudice, con motivazione certo illogica, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il racconto che vicenda ha reso la persona offesa e, invece, non credibile la prospettazione del prevenuto), unicamente dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa della regiudicanda sulla base criter di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice censurato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore
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