Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del ‘a Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali gravi ai danni di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo, che denuncia i vizi di cui all’art. 606 lett. c) ed c.p.p., è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata non è stata enunciata “per relationem”, ma ha disatteso, con argomentazioni succinte ma ragionate, le ragioni di gravame dell’ attuale ricorrente, apprezzando il narrato della persona offesa dal reato, corroborato dalla deposizione del teste COGNOME, dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, dalle emergenze del certificato medico e, in parte, dalle stesse ammissioni dell’imputato;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa – è manifestamente infondato, in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, sul punto, sono corrette e non illogiche le argomentazioni di cui alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che ha dato appagante contezza della credibilità della persona offesa, convalidata dall’esistenza di – peraltro non indispensabili – riscontri esterni;
considerato che il motivo esposto, per altro verso – come, peraltro, il quarto motivo che deduce violazione di legge penale e carenza della motivazione a riguardo del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. nemmeno è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e meramente ripropositivo di lagnanze già adeguatamente affrontate dalla sentenza · della Corte territoriale (pagg. 2 e 3) e sollecita, del resto, una rivalutazion complessiva del materiale probatorio, non consentita in questa sede, ove sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugNOME – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da
giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/201.5, Musso, Rv. 265482);
osservato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di violazione della legge penale e carenza di motivazione in riferimento agli artt. 586 e 83 cod. pen. – è aspecifico – perché non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, che ha descritto un’azione cosciente e volontaria, ammessa dallo stesso imputato – e comunque manifestamente infondato, poiché è ius receptum che la disposizione dell’ad 586 cod. pen. sia applicabile, nel caso di lesioni, solo quando queste siano derivate, quale conseguenza non voluta dal colpevole, da un fatto preveduto come delitto doloso, diverso dai delitti contro la incolumità individuale; ed invero, non essendo stata introdotta nel nostro ordinamento penale la ipotesi delittuosa attenuata di lesioni preterintenzionali, la suddetta norma non può trovare applicazione tutte le volte che l’evento causato(lesioni) sia riconducibile allo stesso iter criminis, sia, cioè, conseguente ad un fatto illecito (percosse) che lede lo stesso bene giuridico penalmente protetto (incolumità individuale) (sez.1, n. 8393 del 30/05/1972, Marchioni, Rv.122660);
ritenuto che la memoria difensiva trasmessa il 14 novembre 2023 a questa Corte dalla difesa dell’imputato nulla consenta di aggiungere o modificare alle conclusioni così declinate e rassegnate;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.