Lesioni personali pluriaggravate: quando il ricorso è inammissibile
In tema di lesioni personali pluriaggravate, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale: il ricorso che si limita a ripetere doglianze già esaminate nel merito, senza indicare vizi specifici di legittimità, è destinato all’inammissibilità. La sentenza n. 50365/2023 offre un’analisi chiara su come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso al vaglio della Suprema Corte.
Analisi del caso di lesioni personali pluriaggravate
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali pluriaggravate, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e tentata violenza privata. In primo grado, l’imputato era stato ritenuto responsabile di tutti i capi d’accusa. Successivamente, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione, riqualificando alcune condotte e rideterminando la pena, pur confermando l’impianto accusatorio principale.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo e oggettivo dei reati contestati, cercando di inquadrare la condotta del ricorrente come meramente passiva rispetto agli eventi verificatisi.
La genericità dei motivi di ricorso
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della qualità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno evidenziato come le lamentele proposte fossero caratterizzate da una “estrema genericità”. Non è sufficiente, infatti, manifestare un dissenso rispetto alla decisione del giudice di merito; è necessario individuare con precisione l’errore di diritto o la mancanza logica della motivazione.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una “pedissequa reiterazione” di profili di censura già vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale. Quando i giudici di merito forniscono una spiegazione logica e coerente basata sulle prove acquisite, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’assenza di nuovi elementi critici capaci di scardinare la sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva già ampiamente dimostrato, attraverso gli elementi probatori, che la responsabilità dell’imputato era certa e che il suo comportamento non poteva essere considerato passivo. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non presentava alcuna carenza motivazionale, essendo basata su corretti argomenti giuridici e su una ricostruzione dei fatti solida. La reiterazione di argomenti già respinti rende il ricorso non solo infondato, ma tecnicamente inammissibile, poiché non rispetta i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna per lesioni personali pluriaggravate, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra il merito della causa e i vizi di legittimità, evitando di intasare i tribunali con ricorsi privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
Perché un ricorso per lesioni personali pluriaggravate può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a ripetere contestazioni già analizzate e respinte dai giudici di merito senza indicare nuovi vizi di legittimità.
Cosa succede se la Cassazione rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 6.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Il giudice di Cassazione può riesaminare le prove del reato?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e completa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50365 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50365 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARIENTI NOME NOME NOME PONTECORVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere, riqualificando il reato di cui a capo A) ai sensi degli artt. 110, 582, 585 e 61, n. 2, cod. pen. e rideterminando la pena inflitta – la sentenza del Tribunale di Cassino del 17 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di lesioni personali pluriaggravate, porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e tentata violenza privata e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l’aveva condanNOME alla pena di giustizia;
che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso dell’imputato, i quali possono essere trattati congiuntamente e con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione a sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo dei reati, sono inammissibili perché entrambi caratterizzati da estrema genericità e si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, oltre ad asserire una carenza di motivazione non emergente dal provvedimento impugNOME, con cui la Corte territoriale ha espressamente affermato come, dagli elementi probatori acquisiti, non vi siano dubbi circa l’affermazione di responsabilità in capo all’imputato, il cui comportamento, inoltre, non può ritenersi meramente passivo (si vedano, in particolare, pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.