Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1011 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1011 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 26861/22
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Rilevato che il Tribunale di Termini Imerese ha convertito l’atto di appello in ricorso cassazione ai sensi degli artt. 568 cod. poc. pen. e 37 d.lgs. 274/2000.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta configurabilità del delitto di lesioni personali, non è deducibile in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto e che contestano la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazio sulla base della diversa ricostruzione storica dei fatti, il che non è consentito dalla legge, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della senten impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazion responsabilità e della sussistenza del reato.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti d comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022
Il consigliere estensore
Il Presidente