Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49289 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TABLE
avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette !e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello dì Bologna ha confermato la
condanna, anche agli effetti civili, di
P.F. B.M.
e
NOME .
in ordine al reato di cui agli artt. 582, 583, comma primo, n. 1 e 585 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, colpendo la vittima con calci e pugni, cagionato a NOME lesioni personali consistite nella frattura del mastoide
coinvolgente l’orecchio e dello scafoide del polso destro, da cui è derivata una malattia di durata superiore a quaranta giorni.
Con la medesima sentenza la Corte di appello ha ridotto la provvisionale, riconosciuta alla parte civile, da 30mila a 10rnila euro.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con lo stesso atto a firma congiunta dei comuni difensori, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denunciano vizio di motivazione nella parte in culla sentenza afferma l’irrilevanza dell’assenza di ecchimosi al volto e al corpo della persona offesa.
Si evidenzia che i referti medici del pronto soccorso hanno espressamente escluso l’esistenza di quelle lesioni comunemente riscontrabili a seguito di una rissa o di un’aggressione (ossia ecchimosi al volto, agli zigomi o alle arcate orbitali, all’addome, al torace o al bacino).
Il che non consentirebbe di ravvisare un legame causale tra aggressione e lesioni, queste ultime di origine traumatica ma non eziologicarnente riferibili, per ciò solo e con il necessario grado di certezza, all’azione degli imputati.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità del teste COGNOME , il quale avrebbe modificato per ben cinque volte la propria versione dei fatti.
2.3. Con il terzo si lamenta vizio di motivazione sui motivi di appello relativi alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento.
In sede di gravame le difese avevano formulato specifiche censure circa la riconducibilità delle lesioni alla condotta degli imputati, rilevando che le stesse fossero compatibili con il salto del I M.L. [da un muretto di circa un metro.
Su dette censure la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta, negando addirittura che fossero state formulate.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.
Con il quinto criticano la immotivata riduzione della provvisionale.
Con il sesto denunciano illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo, dato che la Corte di appello afferma che i motivi di impugnazione sono infondati, salvo poi riformare parzialmente, in dispositivo, la sentenza di primo grado, senza confermare espressamente le residue statuizioni.
Con il settimo deducono vizio di motivazione, poiché la riduzione della entità della provvisionale non sarebbe accompagnata “inspiegabilmente” da una conseguente riduzione della pena inflitta.
Ulteriore indice di trascuratezza risulterebbe dal riferimento, a pagina 1 della sentenza impugnata, a una sentenza del GUP del Tribunale di Rimini del tutto estranea al processo e alla posizione degli imputati.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore degli imputati ha depositato una articolata memoria a sostegno dei motivi di ricorso e una memoria di replica alle conclusioni del P.G.
Il 13 novembre 2023 il difensore della parte civile ha trasmesso una memoria, con la quale chiede la liquidazione delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
In via preliminare si osserva che i motivi sulla responsabilità, al di là degli enunciati formali, risultano nella sostanza fortemente orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tale incompatibile con l’odierno scrutinio di legittimità.
Sul piano AVV_NOTAIO, ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logicogiuridiche pienamente convergenti.
Siffatta integrazione tra le due motivazioni sì verifica non saio allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 – 01).
Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta rispetto a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado.
Il primo e il terzo motivo – che si incentrano, nella sostanza, sul punto del nesso di causalità tra condotta ed evento presentando profili di inammissibilità. sono nel complesso infondati, pur
3,1. Secondo la ricostruzione compiuta, merito e insindacabile in questa sede, i fatti si in modo conforme, dai giudici di sono svolti come segue.
Nelle prime ore del 27 settembre 2015 NOME COGNOME e COGNOME B.RAGIONE_SOCIALE. hanno una discussione. In difesa del secondo tenta di intervenire COGNOME NOME che, allontanato, fa ritorno sul luogo della contesa in compagnia di e COGNOME NOME.NOME.
Uno dei tre imputati, senza profferire parola, colpisce con un pugno alla testa NOME , provocandone la caduta; i tre imputati si accaniscono, con calci e pugni, sulla vittima riversa a terra; per sottrarsi ai colpi degli aggressori, NOME scavalca un muretto e cade da un’altezza di circa un metro sul piano sottostante, dove viene ritrovato e soccorso da COGNOME COGNOME
Le lesioni per cui è processo sono state rilevate a seguito di due accessi al pronto soccorso, un primo effettuato alle ore 2,10 e un secondo poche ore dopo; nel corso di quest’ultimo è stata effettuata una tac.
3.2. I ricorsi si rivelano generici laddove non tengono conto degli esiti della perizia medico legale.
L’accertamento dell’esperto, compiuto sulla scorta dell’intera documentazione in atti, ha condotto a ravvisare un diretto legame causale tra l’aggressione perpetrata dagli imputati e natura e caratteri delle lesioni riportate dalla vittima.
Il perito ha fornito anche una plausibile spiegazione tecnica delle ragioni per le quali contusioni minori potrebbero non essere state rilevate nella immediatezza dai sanitari (pag. 5 sentenza di primo grado).
D’altra parte l’esistenza di ecchimosi risulta pacificamente dalle fotografie prodotte dalla parte civile (pag. 5 sentenza di primo grado)
È quindi priva di costrutto l’insistenza, in sede di legittimità, su una questione di merito già esaurientemente definita sin dal primo grado di giudizio.
3.3. è infondata la censura sulla mancata valutazione dei motivi di appello coltivati sul punto.
In realtà, la Corte distrettuale risponde (pag. 6) con argomenti che, seppur succinti, non richiedevano particolare impegno motivazionale, trovando la questione adeguata soluzione già nella sentenza del Tribunale.
Il secondo motivo esule dal novero dei vizi deducibili.
I ricorrenti ripropongono il tema della attendibilità del teste NOMECOGNOME
ampiamente scrutinata, senza cadute di logicità, dal Tribunale (pagg. 5 e 6).
La circostanza della esistenza o meno di un rapporto di parentela tra il teste
NOME. L. e l’imputato COGNOME NOME COGNOME è del tutto irrilevante ai fini della tenuta logica dell’incedere argomentativo.
Il quarto motivo, sul mancato riconoscimento dell’art. 62, n. 2, cod. pen,, è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
E, se è vero che il giudice di appello può riconoscere anche di ufficio le circostanze attenuanti ex art. 597, gomma 5, cod. proc. pen., è altrettanto vero che l’imputato non può dolersi, con il ricorso per cessazione, della mancata concessione delle stesse, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (arg. da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
Medesima sorte seguono gli ulteriori motivi.
6.1 II quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Gli imputati non perseguono alcun vantaggio pratico nel contestare una statuizione a loro favorevole quale è la riduzione della provvis .onale (punto della decisione che peraltro non è ricorribile per cassazione, cfr. tra le ultime Sez. 2 – , n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
6.2. Non vi è contrasto tra motivazione e dispositivo.
L’unico punto della sentenza di primo grado modificato da quella di appello riguarda l’entità della provvisionale, come risulta chiaramente vuoi dalla parte argomentativa (paragrafo 5, pag. 5 “la sentenza impugnata merita conferma nel merito, con riduzione dell’importo della provvisionale concessa a NOME in euro 10.000,00″ e poi paragrafo 5.3. pag. 6) vuoi da quella dispositiva della sentenza impugnata.
La mancata statuizione, nel dispositivo, di “conferma nel resto” non invalida la decisione.
Invero secondo ius receptum l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità della sentenza d’appello quando, come nella specie, interpretando il dispositivo in correlazione con la motivazione che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le
complete statuizioni del giudice nel caso concreto (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270657 – 01; Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, Arzu, Rv. 254343).
6.3, L’entità della provvisionale, ridotta in applicazione dei parametri di liquidazione del danno non patrimoniale, non ha alcuna attinenza logico – giuridica rispetto alla misura della pena; di talché la riduzione della prima non si riflette sul trattamento sanzionatorio.
Nell’incipit della motivazione, per mero errore materiale privo di effetti sulla tenuta della decisione, la sentenza di primo grado viene indicata come pronunciata dal GUP del Tribunale di Rimini (pag. 1, paragrafo 1.1) anziché dal Tribunale di Reggio Emilia.
Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
È inammissibile per tardività la richiesta della parte civile di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in proprio favore. L’attività della parte si è sostanziata nell’inoltro di una memoria con richiesta di liquidazione delle spese, trasmessa soltanto il 13 novembre 2023, quando era già decorso il termine dilatorio di cinque giorni prima dell’udienza, stabilito per il c.d. rito cartolar emergenziale dall’art. 23 comma 8 legge n, 176 del 2020 (arg. da Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 e Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 che si sono espresse per l’analogo caso della udienza camerale “non partecipata”).
Il riferimento alle condizioni di salute della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi,
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso il 15/11/2023
Il Presidente
NOME COGNOME, COGNOME
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