Lesioni personali gravi: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di lesioni personali gravi rappresenta una fattispecie di notevole rilevanza nel panorama penale italiano, richiedendo un’analisi rigorosa sia dei fatti che delle procedure di impugnazione. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso emblematico, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità rispetto alle valutazioni di merito effettuate nei gradi precedenti.
La dinamica del ricorso e le contestazioni
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per aver cagionato lesioni personali gravi a un altro soggetto. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello sollevando due motivi principali: la presunta inattendibilità della persona offesa e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato una criticità strutturale nel ricorso.
Il limite del giudizio di legittimità
Uno degli errori più comuni nei ricorsi per Cassazione è la riproposizione di questioni di fatto. La Corte ha chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni in questa sede. Se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente, tale valutazione rimane definitiva. Nel caso in esame, le doglianze erano una semplice ripetizione di quanto già esaminato e respinto in appello.
La determinazione della pena e le attenuanti
Un altro punto focale riguarda la commisurazione della sanzione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale. La Corte ha però confermato la legittimità della decisione dei giudici territoriali, i quali avevano valorizzato i precedenti penali dell’imputato per negare tale beneficio.
L’importanza dei precedenti penali
La presenza di condanne pregresse è un elemento determinante per il giudice nel valutare la personalità del reo. Quando la pena viene fissata in misura prossima al minimo edittale, nonostante i precedenti, la motivazione del giudice è considerata solida e difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura manifestamente infondata dei motivi di ricorso. È stato evidenziato come il ricorrente non si sia confrontato realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti. Inoltre, la sanzione inflitta è stata ritenuta proporzionata e correttamente motivata in relazione ai criteri di legge, rendendo superfluo ogni ulteriore esame nel merito.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, comportando per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ricorda l’importanza di strutturare i ricorsi su vizi di legge reali, evitando di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ripropongono questioni di fatto già decise o non contestano specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Come influiscono i precedenti penali sulla concessione delle attenuanti?
I precedenti penali possono essere utilizzati dal giudice come motivo per negare le attenuanti generiche, in quanto riflettono una maggiore capacità a delinquere del soggetto.
Si può contestare l’attendibilità di un testimone davanti alla Cassazione?
No, la valutazione della credibilità dei testimoni e delle prove è riservata esclusivamente ai giudici di merito e non può essere oggetto di riesame nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1481 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1481 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in punto di fatto ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo, che censura l’omessa concessione delle attenuanti generiche e la complessiva pena inflitta, non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato i precedenti penali dell’imputato, oltre a rilevare come la sanzione sia stata commisurata in termini prossimi al minimo edittale;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore