Lesioni Personali Dolose: Quando la Manovra con l’Auto non è Semplice Colpa
La distinzione tra dolo e colpa è una delle colonne portanti del diritto penale e assume particolare rilevanza nei casi di incidenti stradali che provocano danni a persone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 31256/2024) ha ribadito un principio fondamentale: se la condotta di guida rivela indicatori di volontarietà, il reato configurabile è quello di lesioni personali dolose, escludendo la possibilità di una declassificazione a reato colposo. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di lesioni personali aggravate emessa sia in primo che in secondo grado nei confronti di un automobilista. L’imputato, ritenuto responsabile di aver causato lesioni a un’altra persona attraverso una manovra con la propria auto, ha deciso di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Milano presentando ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Errata valutazione delle prove: L’imputato lamentava un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo in particolare la mancanza di documentazione idonea a provare la gravità delle lesioni. Con questo motivo, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa lettura degli elementi probatori.
2. Mancata derubricazione del reato: In secondo luogo, il ricorrente chiedeva che il fatto fosse qualificato come il reato meno grave di lesioni personali stradali colpose (art. 590-bis c.p.), sostenendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. A suo dire, la sua condotta sarebbe stata dettata da colpa e non dalla volontà di ferire.
Le Motivazioni della Cassazione sulle Lesioni Personali Dolose
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione della Corte si articola in due punti chiari e distinti, che corrispondono ai motivi sollevati dal ricorrente.
Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di rivalutazione delle prove, la Corte ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che non emergano manifeste illogicità o carenze macroscopiche nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, le doglianze del ricorrente sono state ritenute mere richieste di una rilettura alternativa delle prove, inammissibili in questa sede.
Sul punto cruciale, ovvero la distinzione tra lesioni personali dolose e colpose, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Conformemente a quanto già stabilito dalla Corte d’Appello, i giudici hanno evidenziato che la condotta dell’imputato non poteva essere considerata meramente colposa. La manovra effettuata con l’auto era infatti caratterizzata da “molteplici indicatori del dolo” che dimostravano una chiara “volontarietà della condotta”. Di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto era quella di lesioni volontarie, e non colpose.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che l’utilizzo di un veicolo come strumento per causare un danno fisico a una persona integra il reato di lesioni volontarie e non può essere derubricato a colposo se le circostanze dell’azione dimostrano l’intenzionalità. Questa ordinanza serve come monito: la valutazione dell’elemento soggettivo del reato non dipende solo dall’esito finale, ma dall’analisi dell’intera condotta. Quando una manovra è palesemente anomala, pericolosa e finalizzata a colpire, la legge presume la volontà di ledere, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. Infine, viene riaffermato il limite invalicabile del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per ridiscutere l’accertamento dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti in modo alternativo a quanto stabilito nei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un’aggressione con l’auto è considerata lesioni personali dolose e non colpose?
Si configurano lesioni personali dolose quando la condotta di guida non è semplicemente frutto di negligenza o imprudenza, ma è caratterizzata da specifici “indicatori del dolo” che dimostrano la volontarietà dell’azione. Come chiarito nel caso in esame, se la manovra è tale da escludere la mera colpa e indicare l’intenzione di causare un danno, il reato è doloso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31256 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrent denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando – tra l’altro – la mancanza di idonea documentazione che attesti la gravità delle lesioni, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternat rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertin individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Invero, è inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funziona ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali macroscopiche carenze del provvedimento impugNOME (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato meno grave di cui all’art. 590-bis cod. pen., lamentando – in particolare l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, è manifestamente infondato, posto che (come ben chiarito dalla Corte di merito a pag. 5 del provvedimento impugNOME) l’imputato poneva in essere con l’auto una manovra tale da non potere ritenere il suo comportamento come avvinto soltanto da colpa bensì caratterizzato da indicatori del dolo dell’azione: molteplici, infatti, sono gli indici dai quali discende una volontarietà condotta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente