Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50361 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di L’Aquila del 6 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermata sussistenza del reato di lesioni personali, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che come affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto dh lesioni personal costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell’epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell’epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale, ma anche e soprattutto quella di protezione dell’intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura (Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, Rotariu, Rv. 279404), cosicché la lesione cagionata nel caso di specie rientra nella definizione di malattia richiesta dall’art. 582 cod. pen.;
– che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il corrispondente motivo di appello era già inammissibile per genericità;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.