Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49011 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a COGNOME NOME per il delitto di lesioni personali aggra dall’uso di uno strumento atto ad offendere (fatto commesso in Alba Adriatica 1’11 agosto 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
– che in data 17 novembre 2023, quindi tardivamente (dr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), è stata depositata memoria a firma del difensore del ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia l’erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto: 1. che la discrasia tra le dichiar rese dalla teste COGNOME rispetto a quelle del teste COGNOME attenesse a circostanza – l’intervento di una o più persone dopo l’aggressione – del tutto marginale rispetto al nuc centrale del racconto offerto dai due testimoni; 2. che il riconoscimento effettuato dall NOME fosse attendibile avendo visto bene in faccia l’aggressore del COGNOME), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle probatorie, al di fuori dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di eme processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), peraltro neppure debitamente documentati in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dall conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, che censura l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585 comma 2, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la teste COGNOME ha riferito che il COGNOME era stato colpito con violenza al volto con un corpo cortundente; che era sta rinvenuto sul posto un frammento di cemento; che la natura e l’entità delle lesioni patite d COGNOME erano pienamente compatibili con un colpo violento sferrato con l’utilizzo dell’ogget sopra descritto (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata);
che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di meri che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., co conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 GLYPH dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente