Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47066 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da.
COGNOME NOME nato a MARSAIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il delitto di lesioni personali aggravate;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove – è aspecifico quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. p pen., perché ha seguito un proprio approccio critico (insistendo sulla ininfluente circostanz della presentazione della querela), omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla base muoveva censure alla decisione avversata e di criticare tutte le altre argomentazioni che hanno condotto la Corte territoriale a validare il giudizio di riconducibilità del fatto all’ (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibi non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dell necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazio risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in relazione alle ragioni dell’aumento per le circostanze aggravanti – non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche i relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercit aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il ricorrente non spie perché, al di là di una individuazione omnibus della pena per le due aggravanti, il trattament sanzionatorio che ne discende sarebbe censurabile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.