Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46742 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46742 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 99, 582 cpv. e 583, nn. 1 e 2, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti del processo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, al di là della sua enunciazione, si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta la falsa applicazione degli artt. 58 e 59 L. 689/1981, è intrinsecamente generico poiché non indica, quali elementi concreti, in tesi pretermessi avrebbero dovuto giustificare l’applicazione delle pene sostitutive invocate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023