Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1197 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CITTADINI NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai danni dei due figli.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 40, 192 e 546 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione ovvero un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di specifi travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).
Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Ritenuto, altresì, avuto riguardo alla premessa svolta dal ricorrente, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di un valido rapporto processuale, sicchè si determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, in motivazione; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
t
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.