Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43455 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 21 marzo 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma.
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed al trattamento sanzioNOMErio.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
sul punto, infatti la Corte d’appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l’azione del prevenuto non era stata determinata dalla necessità di difendere alcuno ma, piuttosto, da un sentimento di gelosia o di fastidio nutrito nei confronti della persona offesa.
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.