Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49022 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma in data 12 maggio 2023 ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen. (fatto commesso in Roma 18 maggio 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, anche sotto il profilo della viol dell’art. 234 cod. proc. pen., l’operata valutazione delle prove poste a fondamento della responsabili dell’imputato per il delitto ascrittogli, sono affidati a doglianze generiche, poiché merame riproduttive – anche sotto il profilo della loro aspecificità per indeterminatezza e assertività (c peculiare riguardo alla ripresa video realizzata dalla parte offesa) – di censure già adeguatament vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come l’atten delle dichiarazioni della persona offesa fosse corroborata non solo dal contenuto del DVD, rappresentativo dell’azione di offesa del COGNOME, ma anche dai referti medici in atti), e non consen nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, d inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 de 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 583, comma 1, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che i certificati medici in atti del 18 maggio 2015 e del 30 maggio del 2015, anche prescindendo dalla ulteriore visita medica del 3 luglio 2015 e quindi dagli ulteri giorni di prognosi, certificano una prognosi che, decorrente dal 18 maggio 2015 giunge al 29 giugno 2015, per un totale di 43 giorni che è coerente con le lesioni contestate (vedasi pag. 5 della senten impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il P asitnte