Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40635 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali volontarie aggravato, ai sensi dell’art. 585 cod dalla circostanza del “fatto commesso da più persone riunite”;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la sussistenza dell’aggravante delle “persone riunite” in ragione della non simultaneità de condotte aggressive da parte dell’imputato e del compartecipe (NOME COGNOME separatamente giudicato) – è manifestamente infondato perché l’aggravante delle più persone riunite, circostanza che potenzia l’efficacia dell’azione crimin viene integrata nel caso (come nella specie) della simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv 282785);
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la prova del fatto pe l’inattendibilità del racconto della persona offesa, devolve al giudice di legitt elementi di fatto, chiedendo una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il dinie del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giud di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie veda, in particolare, pagg. 4 e 5);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 27/09/2023