Lesioni personali aggravate: l’uso di armi improprie e le attenuanti
Il reato di lesioni personali aggravate rappresenta una delle fattispecie più frequenti nelle aule di giustizia, ma la sua corretta qualificazione dipende da elementi tecnici precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra la fattispecie semplice e quella aggravata, soffermandosi in particolare sull’uso di strumenti atti a offendere e sulla discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti.
La distinzione tra lesioni semplici e lesioni personali aggravate
Nel caso in esame, la difesa ha tentato di ottenere la derubricazione del reato, sostenendo che la brevità della malattia riportata dalla vittima dovesse condurre a una condanna per lesioni semplici. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la gravità del reato non dipenda esclusivamente dalla prognosi medica, ma anche dalle modalità della condotta.
L’utilizzo di un’arma impropria, ovvero un oggetto che pur non essendo nato per offendere viene usato per ferire, fa scattare automaticamente l’aggravante prevista dal codice penale. In questi casi, la durata della malattia diventa irrilevante ai fini della qualificazione del reato come aggravato.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro punto centrale della decisione riguarda le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava la loro mancata concessione, ma la Suprema Corte ha ricordato che tale valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione è logica e tiene conto dei precedenti penali e della gravità del fatto, non può essere contestata in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Corte si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 585 del codice penale. I giudici hanno evidenziato che l’impiego di uno strumento atto a offendere qualifica il fatto come lesioni personali aggravate a prescindere dagli esiti clinici temporali della lesione stessa. Inoltre, il rigetto delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e dalla particolare gravità della condotta tenuta, elementi che precludono un giudizio di meritevolezza per una riduzione della pena. La Corte ha rilevato che il ricorso non presentava argomenti nuovi o critiche specifiche alla sentenza di appello, limitandosi a riproporre questioni già ampiamente vagliate e risolte nei gradi precedenti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la conferma della condanna definitiva per lesioni personali aggravate, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la difesa tecnica deve confrontarsi con le motivazioni espresse dai giudici di merito e non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti o della pena in sede di legittimità, specialmente quando la condotta criminosa è caratterizzata dall’uso di mezzi pericolosi.
Quando l’uso di un oggetto comune trasforma le lesioni in aggravate?
Il reato diventa aggravato quando viene utilizzato uno strumento atto a offendere, definito come arma impropria, indipendentemente dalla gravità delle ferite riportate.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti è facoltativa e dipende dalla valutazione del giudice sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, inclusi i suoi precedenti penali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50344 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME DELGADO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOSNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggravate e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’erronea negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, sebbene questo risulti sorretto da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, atteso che la Corte territoriale ha affermato come non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per i numerosi precedenti penale dell’imputato, la gravità della condotta e la mancanza di qualsivoglia elemento positivo valutabile in tal senso;
che il secondo motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta la mancata derubricazione del reato in quello di lesioni personali semplici, è anch’esso inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, atteso che la Corte di appello ha spiegato che la durata della malattia causata dalle lesioni inferte non incide sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., oltre al fatto che lo strumento con cui è stato commesso il reato costituisce un’arma impropria;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.