Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 998 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 998 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA DELL’COGNOME NOME nato a GALATINA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Lecce, riqualificato il reato di cui al capo A) nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen. ha dichiarato non doversi procedere per tale imputazione per remissione di querela, rideterminando -in mesi nove di reclusione per COGNOME ed in mesi dieci di reclusione per COGNOME -la pena per il residuo reato di lesioni personali aggravate dal nesso teleologico (capo B);
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 15 cod. pen. poiché la violenza sulla persona, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 393 cod. pen. dichiarato estinto per remissione di querela, sarebbe stata considerata anche al fine della integrazione della aggravante del nesso teleologico – è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Sussiste l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. nell’ipotesi in cui si verifichino delle lesioni nello esplicarsi dell violenza posta in essere per commettere il reato di cui all’art. 393 cod. pen. e finalizzata a cagionare l’evento delle lesioni stesse, poiché in tal caso non si attua alcun assorbimento dell’un reato nell’altro» (così Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Porcella, Rv. 263083, che ha ritenuto corretta la pronuncia di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate da connessione teleologica ex art. 61 n. 2 cod. pen., nonostante la dichiarazione di estinzione, per remissione della querela, del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la risposta puntuale già fornita dalla Corte distrettuale sugli omologhi motivi di gravame (cfr. pag. 3);
Rilevato che le questioni sollevate dalla difesa nella memoria successivamente depositata – in relazione alla modifica del regime di procedibilità del reato in contestazione ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022 (da procedibilità d’ufficio a querela di parte, nella specie già rimessa dalla persona offesa) – sono manifestamente infondate e che è priva di rilevanza nel presente giudizio la ipotizzata incostituzionalità dell’art. 6 del dl. n. 162 del 2022 che ha “congelato” l’entrata in vigore della norma sopra citata (originariamente fissata al 2 novembre 2022); tutto ciò in quanto: gli imputati sono stati condannati per il reato di lesioni personali aggravato dal nesso teleologico (ai sensi dell’art. 585 in relazione agli
artt. 576, n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.) che continua ad essere procedibile di ufficio anche a seguito della nuova formulazione dell’art. 582 cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022 (si veda in particolare la riformulazione del comma secondo «Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell’articolo 577»);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/2022