Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell’interesse degli indagati, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 aprile 2023, depositata in data 11 maggio 2023, il Tribunale di Bologna, ha deciso in ordine all’appello che il P.M. aveva presentato nei confronti dell’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia del 20 marzo 2023, con la quale era stata applicata a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato e ai luoghi dalla stessa frequentati. Entrambi sono stati ritenuti dal g.i.p. gravemente indiziati del concorso nel delitto di lesioni dolose permanenti al viso di cui agli artt. 110 e 583 quinquies cod. pen. in danno di NOME.
Il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari, in sostituzione di quelle applicate dal g.i.p. e delle quali s’è appena detto.
Nell’interesse degli indagati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che il Tribunale, pur accedendo ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal g.i.p., aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti di NOME COGNOME, senza confrontarsi con le allegazioni difensive e gli atti di indagine e senza considerare l’assenza di qualunque contributo del ricorrente all’azione estemporanea del fratello NOME, intervenuto mentre il primo era aggredito dal NOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che il Tribunale, nel quadro della diversa ricostruzione dei fatti sopra ricordata, aveva erroneamente applicato misure cautelari personali, nonostante la sussistenza della scriminante della legittima difesa e del divieto di cui all’art. 273, comma 2, cod. proc. pen. Siffatte considerazioni, si osserva, valgono sia per NOME COGNOME, peraltro, a tutto voler concedere, autore di mere percosse, sia per NOME NOME COGNOME, intervenuto per liberare il primo dalla presa del suo aggressore NOME e costretto ad estrarre il cutter, una volta sofferta la lussazione della spalla per effetto della spinta ricevuta dallo stesso NOME.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale disposto in danno di NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari, nonostante la possibile concedibilità della sospensione condizionale della pena.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per avere l’ordinanza impugnata omesso di esporre i motivi per i quali non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa in relazione alla invocata scriminante della legittima difesa.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME, alla non configurabilità della scriminante della legittima difesa e alla ritenuta pericolosità di NOME COGNOME.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell’interesse degli indagati, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Occorre premettere che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per l’assorbente ragione che l’ordinanza impugnata, disattendendo l’appello proposto nei confronti dell’indagato dal P.M., non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole in relazione alla sfera giuridica del primo, il quale, ove interessato a contrastare l’adozione della misura cautelare, avrebbe dovuto insorgere contro l’ordinanza genetica.
Ne discende l’inammissibilità del primo motivo del ricorso, che riguarda esclusivamente la posizione di NOME COGNOME, e di tutte le doglianze, contenute nei successivi motivi, nella parte in cui investono la posizione di quest’ultimo.
Fermo quanto sopra rilevato, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui le doglianze si riferiscono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME, è inammissibile, poiché, a fronte della mancata proposizione di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. o di ricorso immediato, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., resta precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito (v. ›mutatis mutandis, Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 – 0), giacché l’appello del p.m. aveva investito esclusivamente l’adeguatezza del presidio cautelare adottato.
Il ricorrente invoca i principi affermati da Sez. U, n. 18339 (erroneamente indicata in ricorso come recante il n. 8) del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358 01, secondo le quali l’atto di impugnativa del p.m. devolve al tribunale investito dell’appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge perché sia giustificata l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall’art. 292 cod. proc. pen. Ma, in disparte il fatto che si discuteva dell’impugnazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta cautelare, resta il fatto che altro è individuare i poteri del giudice dell’appello cautelare che, nella logica del favor libertatis, esigono il costante e necessario adeguamento alle risultanze del procedimento, altro è identificare le questioni che possono essere sottoposte al giudice di legittimità, se non siano state sottoposte dall’interessato al vaglio critico del giudice di merito.
In ogni caso, le censure sviluppate nel secondo motivo sono inammissibili, in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). D’altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti
che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione.
Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501 – 01).
Il quarto motivo è inammissibile perché aspira al riconoscimento delle condizioni che fonderebbero la sussistenza della scriminante della legittima difesa, proponendo una ricostruzione alternativa che incorre nei medesimi limiti dei quali s’è detto esaminando il terzo motivo.
Il quinto motivo, fermo quanto detto sub 1, a proposito di NOME COGNOME, è, quanto all’altro indagato, inammissibile, perché ancora una volta, in termini generici e essertivi e comunque incompatibili per le ragioni sopra indicate con il sindacato di legittimità, sollecita una rivalutazione delle risultanze, preclusa in questa sede.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 16/10/2023