Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1217 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di lesioni gravi in danno di COGNOME NOME;
che ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo, con il quale si contesta, sotto l’egida formale del vizio di motivazione l’operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell’impianto motivazionale sotteso al riconoscimento dell’aggravante della gravità delle lesioni cagionate alla persona offesa (art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen.) e al diniego di concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, a fuori dell’allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicit di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
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Il Presidente