Lesioni e Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Conferma la Doppia Imputazione
L’analisi del rapporto tra i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale è un tema ricorrente nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’aggravante prevista per le lesioni commesse ai danni di un pubblico ufficiale non viene ‘assorbita’ dal reato di resistenza, con importanti conseguenze sulla procedibilità del reato stesso. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per i delitti di resistenza e lesioni aggravate commessi nei confronti di pubblici ufficiali. La difesa sosteneva, tra le altre cose, che le argomentazioni a sostegno della condanna fossero errate e che il reato di lesioni dovesse essere considerato in modo diverso, specialmente alla luce delle recenti riforme legislative.
L’Autonomia tra Lesioni e Resistenza
Il punto centrale della questione legale riguardava la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis del codice penale, che punisce più severamente le lesioni personali volontarie commesse ai danni di un pubblico ufficiale. La tesi difensiva, implicitamente, mirava a sostenere che il ‘disvalore’ delle lesioni fosse già compreso e punito all’interno del reato di resistenza a pubblico ufficiale, rendendo l’aggravante una duplicazione ingiusta.
La Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione. I giudici hanno chiarito che il reato di lesioni e quello di resistenza tutelano beni giuridici diversi e mantengono la loro autonomia, anche quando commessi nel medesimo contesto. Pertanto, l’aggravante specifica per le lesioni è pienamente applicabile e non viene assorbita dal reato di resistenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero una mera riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto validi per un giudizio di legittimità.
Nel merito, la Cassazione ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 19262/2022), affermando che l’aggravante per le lesioni a pubblico ufficiale è configurabile anche quando questo reato concorre con quello di resistenza. Il valore negativo dell’offesa fisica (le lesioni) non è coperto dal valore negativo della minaccia o della violenza usata per opporsi all’atto d’ufficio (la resistenza).
Una conseguenza diretta di questa interpretazione riguarda la procedibilità. La cosiddetta Riforma Cartabia ha esteso la necessità della querela di parte per molti reati, incluse le lesioni lievi. Tuttavia, la presenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 c.p. (aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni) rende il delitto di lesioni procedibile d’ufficio. Di conseguenza, anche a seguito della riforma, non è necessaria la querela dell’agente ferito per avviare l’azione penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. Chi commette violenza contro un pubblico ufficiale, causandogli lesioni, non solo risponderà del reato di resistenza, ma anche di quello di lesioni personali, aggravate dalla qualifica della vittima. Questa aggravante, a sua volta, rende il reato procedibile d’ufficio, escludendo l’applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla Riforma Cartabia. In definitiva, la tutela del pubblico ufficiale viene rafforzata, garantendo che l’azione penale possa procedere indipendentemente dalla volontà della singola persona offesa.
Quando si commettono lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, il reato di lesioni è assorbito da quello di resistenza?
No, la Corte ha stabilito che il disvalore del delitto di lesioni non è assorbito da quello di resistenza, e l’aggravante specifica per le lesioni contro un pubblico ufficiale è pienamente configurabile e autonoma.
Le lesioni a un pubblico ufficiale sono procedibili a querela dopo la Riforma Cartabia?
No, la presenza dell’aggravante per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale rende il delitto di lesioni procedibile d’ufficio. Pertanto, non è necessaria la querela della persona offesa per avviare il procedimento penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare motivi validi per un giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il 07/08/1992
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
144/ RG. 35817
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indic per i delitti di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di pubblici ufficiali; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg.3 e 4). Infa l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorra con quello di resistenza pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest’ultimo (Sez. 6, n. 1 del 20/04/2022, Rv. 283159); ritenuto che nella specie il delitto di lesioni non sia dunque procedibile a querela neanche seguito della cd Riforma Cartabia proprio alla luce dell’ampia motivazione che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen.; ritenuto che dall’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
La Consiglier COGNOME
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