Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni guaribili in giorni ventuno.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, poiché la pronuncia impugnata non espliciterebbe le modalità con le quali ha compiuto le valutazioni delle prove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile poiché assolutamente generico in quanto non si confronta in alcuna misura, assumendolo “insufficiente”, con l’ampio apparato argomentativo con il quale la decisione impugnata ha confermato la decisione di primo grado, sia vagliando l’attendibilità della persona offesa che i riscontri esterni alla versione dei fatti fornita dalla stessa, sia evidenziando le ragioni per cui era solo congetturale la prospettazione alternativa, nella ricostruzione dei fatti stessi, compiuta dalla difesa dell’imputato.
Inoltre, la pronuncia della Corte territoriale ha dato conto delle circostanze per le quali non avrebbe potuto essere riconosciuta al COGNOME l’esimente dell’aver agito per legittima difesa.
Con tale complessiva motivazione l’unico motivo di ricorso non si confronta, dacché l’inammissibilità dello stesso perché privo della necessaria specificità in forza dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01.
Occorre nondimeno rilevare d’ufficio l’illegalità della pena della reclusione comminata al ricorrente.
Y n 53,Infatti elze , come risulta dall’informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno, con pronuncia del 14 dicembre 2023, risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi sulla questione ·..-mr.NOME.muniiraM~ e i MITIF, nel senso che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l’interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (così già Sez. 5,
12517 del 10/01/2023, NOME, Rv. 284375 – 01; Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante, WrzerreerrImmAIMMMEZt ” -t-34″ COGNOME ).
Ne deriva che, nella fattispecie per cui è processo, nella quale la parte civile ha subito lesioni guaribili in giorni ventuno, è illegale, poiché non rientrante nel ventaglio delle pene che possono essere comminate dal giudice di pace, la pena della reclusione alla quale è stato condanNOME il ricorrente.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio(ad -attra -sezione della Corte d’appello di Palermo. 2
Resta fermo che l’annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena i comporta la definitività dell’accertamento del reato COGNOME e COGNOME della responsabilità dell’imputato, COGNOME sicché COGNOME la COGNOME formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792 – 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di PalermoL.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore