Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 04/03/1975
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto.
udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 5.10.2023, ha assolto NOME COGNOME dal delitto di omesso soccorso stradale (capo A) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo B (lesioni volontarie semplici, con prognosi di un gior in mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale della pena.
L’imputato è accusato di aver investito lievemente con la sua auto la vittima delle lesion NOME COGNOME al termine di un litigio derivato da un incidente stradale con il vei condotto da costei, dovuto al fatto che egli non voleva scambiare i propri dati con l donna, al fine di comporre le conseguenze economiche, derivate dall’urto, con le rispettive compagnie assicurative. La persona offesa ha tentato di impedirgli di allontanarsi dal luogo dei fatti senza concederle i dati identificativi e, per questo, è colpita dall’auto in movimento dell’imputato.
Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi.
2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge con riferimento all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e omessa motivazione riguardo all’inammissibilità della richiesta d rinnovazione istruttoria, nonostante la sussistente, denunciata inattendibilità del testimonianze relative alla dinamica del sinistro che ha dato la stura alla vicenda: dichiarazioni della vittima del reato rese in udienza non sono coerenti con quell precedenti e relative alla fase delle indagini preliminari e nella querela; neppure son compatibili con il racconto delle altre due testimoni (le signore COGNOME e COGNOME) anch’esse peraltro intrinsecamente inattendibili per le divergenze riscontrabili tra sommarie informazioni e le testimonianze vere e proprie in udienza.
Inoltre, l’esame in dibattimento della persona offesa NOME ha dimostrato la tes difensiva del ricorrente circa il comportamento illecito e lesivo di costei nei suoi confro il tentativo di opporsi all’allontanamento dell’imputato dal luogo teatro dei fatti avre dovuto essere configurato secondo il paradigma di reato previsto dall’art. 610 cod. pen. (violenza privata), poiché ella ha ammesso di aver provato a sbarrargli la strada.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge riguardo all’art. 582 cod pen. ed omessa motivazione, evidenziando, da un lato, le incongruenze della prova del reato illustrate nel primo motivo di ricorso; dall’altro, l’insussistenza di elementi con dai quali desumere l’esistenza del dolo del reato di lesioni volontarie.
La motivazione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria, là dove mostra di aderir alla tesi difensiva sull’inevitabilità dell’impatto con la persona offesa e, al tempo ste opta per escludere l’ipotesi colposa aderendo alla ricostruzione del coefficiente soggettivo
in termini di dolo eventuale, con “accettazione del rischio” di colpire la vittima da pa del ricorrente, al fine di allontanarsi dal luogo del sinistro stradale.
Si deduce un travisamento della prova relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente tra le due autovetture e si insiste nel sostenere la tesi della imprevedib del comportamento della persona offesa che, solo, ha determinato l’impatto con l’auto del ricorrente che tentava di allontanarsi dal luogo dei fatti, inevitabile per le condi di esso. Sarebbe esclusa dalle prove, pertanto, sia la ricostruzione dell’elemento soggettivo in termini di dolo eventuale che quella in termini di colpa cosciente.
A ritenere altrimenti, i giudici di merito sarebbero incorsi – secondo la prospettazione ricorso – in un doppio travisamento delle prove, deducibile in sede di legittimità.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile relativamente ai due motivi proposti, tuttavia, la sentenz deve essere annullata in quanto il trattamento sanzionatorio è illegale, essendo stata applicata la pena della reclusione ad un reato di competenza del giudice di pace e, in più, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, anch’essi estranei al sistema normativo del d.lgs. n. 274 del 2000.
Il primo motivo è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato.
Come noto, può essere censurata con il ricorso per cassazione la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’app motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577).
Le eventuali discrasie e contraddittorietà delle testimonianze assunte non sono di per sé ragioni per la rinnovazione dell’istruttoria, né la difesa ha specificamente rappresenta l’esigenza di assumere prove ulteriori, nuove e diverse, ma si limita ad invocare l riassunzione di quelle già assunte, semplicemente contestandone gli esiti, non favorevoli alla tesi del ricorrente.
In ogni caso, quanto alla denunciata violenza privata della persona offesa nei confronti del ricorrente, la Corte territoriale ha escluso la veridicità della versione f dall’imputato, secondo cui la persona offesa si sarebbe gettata sul veicolo, evidenziando
che le lesioni, per consistenza e collocazione, non erano compatibili con la ricostruzione del ricorrente, mentre invece la visibilità e lo spazio angusto denotavano quantomeno l’accettazione del rischio dell’evento verificatosi.
Il motivo di ricorso, in sintesi, è formulato secondo direttrici in fatto, per tale se aspetto, che puntano a rileggere la piattaforma probatoria in senso più favorevole per il ricorrente.
Si tratta di operazione interpretativa non consentita in sede di legittimità, poiché, co noto, esula dal sindacato della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto po a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Anche il secondo motivo di ricorso, riferito all’elemento soggettivo del reato, inammissibile.
Anzitutto la ragione di censura è inedita, poiché non è stata dedotta in appello.
Il ricorrente, nell’atto di impugnazione proposto alla Corte territoriale, ha solo denunci l’inattendibilità delle testimonianze relative alla dinamica delle lesioni, confrontan diversi racconti, compreso quello dello stesso imputato, ma non ha mai posto la questione della carenza del dolo del reato e persino di un suo atteggiamento di colpa cosciente.
A prescindere dal fatto che, comunque non emergono dalle sentenze di merito evidenti contraddizioni tra le diverse deposizioni dei testi contestati nel ricorso, il motivo si generico e confuso circa il travisamento della prova e in sostanza si muove in una inammissibile logica rivalutativa, di fatto contestando le argomentazioni della Corte che nel ritenere che l’urto era stato laterale, ha del tutto logicamente argomentato circa fatto che la visibilità limitata e lo spazio angusto di manovra per l’auto costituisc fattori che provano che l’imputato abbia quanto meno accettato il rischio di urtare l persona offesa pur di allontanarsi.
Del resto, il comportamento volontario lesivo emerge anche dalla constatazione che la parte dell’auto con cui è stata colpita la vittima è quella anteriore sinistra e quals tentativo difensivo di riscrivere questo dato processuale accertato finisce ancora una volta per chiedere al Collegio una rivalutazione del quadro probatorio.
Come si è anticipato, l’inammissibilità del ricorso non preclude il rilievo d’ufficio illegalità ab origine della pena applicata, rientrando il reato tra quelli di competenza del
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giudice di pace, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e rendendosi dunque applicabili le pene previste dall’art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274 del 200 (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689).
Vi è necessità di intervenire con annullamento con rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio illegale irrogato nel caso di specie, poiché non previsto dal sistema peculiare, dal punto di vista sostanziale e processuale, costituito dalla competenza penale del giudice di pace.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ritiene che spetti alla Cor di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile an in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determina dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689).
E tale principio è stato affermato proprio in una fattispecie relativa ad irrogazione de pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previ per i reati di competenza del giudice di pace, dall’art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 27 Nel caso del ricorrente, la pena inflitta dal giudice di primo grado e poi rimodulata appello si pone al di fuori del sistema sanzionatorio del giudice di pace, in cui si coll il reato di lesioni semplici contestato, trattandosi di lesioni procedibili a querela prognosi di 1 giorno, e non d’ufficio, ai sensi del secondo comma dell’art. 582 cod. pen., sicchè esse devono essere rapportate alle sanzioni del giudice di pace.
Si precisa, ad ogni modo, quale indicazione per il giudice del rinvio, che il trattamen sanzionatorio per i reati del giudice di pace non contempla la sospensione condizionale della pena (come anche la non menzione della condanna): cfr. Sez. 5, n. 40503 del 19/9/2024, P., Rv. 287160.
4.1. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio e deve disporsi il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, non potendo il Collegio ricalibrare la pena, nel caso di specie, senza proporre valutazioni di merito che non gl appartengono.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.