Lesioni Colpose: Responsabilità per un Urto Accidentale durante un Litigio
Un momento di rabbia, un litigio che degenera e una terza persona che, pur non essendo direttamente coinvolta, subisce le conseguenze fisiche. La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17800/2024) ci offre uno spunto per analizzare il tema delle lesioni colpose e la responsabilità che può sorgere anche da gesti non intenzionalmente diretti a danneggiare. Sebbene il caso si sia concluso con una declaratoria di inammissibilità per rinuncia, la vicenda sottostante è un chiaro esempio di come la legge valuti le conseguenze delle nostre azioni, anche quelle involontarie.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine in una serata di ottobre nel parcheggio di una pizzeria. Un uomo, durante un acceso diverbio con un altro individuo, lo aggredisce. Nel compiere questo gesto, urta con la spalla una donna che si trovava alle sue spalle. La donna stava percorrendo una rampa di accesso al locale, resa viscida dalla pioggia. A causa dell’urto, perde l’equilibrio, cade a terra e riporta la frattura del trochite omerale destro, una lesione seria al braccio.
Il Percorso Giudiziario e le Argomentazioni della Difesa
Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto l’uomo responsabile del reato di lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale. L’accusa iniziale, più grave, di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) è stata riqualificata, riconoscendo che l’imputato non aveva l’intenzione di colpire la donna, ma che la sua condotta negligente e imprudente durante l’alterco ne aveva causato la caduta.
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata valutazione dei fatti e un travisamento della prova. Secondo la tesi difensiva, la dinamica era diversa: la vittima non si trovava dietro l’uomo con cui l’imputato stava litigando, ma dietro un’altra persona. Spaventata dall’aggressione, avrebbe fatto un passo indietro, scivolando autonomamente a causa del pavimento bagnato. Di conseguenza, per la difesa, mancava il nesso causale tra la condotta dell’imputato e le lesioni riportate dalla donna.
Le lesioni colpose e la decisione della Cassazione
Il percorso del ricorso davanti alla Suprema Corte si è interrotto bruscamente. Prima che i giudici potessero entrare nel merito delle argomentazioni difensive, è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto, sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell’imputato, ha cambiato le sorti del procedimento.
In base all’art. 591 del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione è una delle cause che porta a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte, pertanto, non ha analizzato se la ricostruzione della difesa fosse fondata o meno, ma si è limitata a prendere atto della volontà dell’imputato di non proseguire con l’appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è prettamente procedurale. La rinuncia all’impugnazione è un atto dispositivo della parte che estingue il potere del giudice di decidere sul merito della questione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
A questa declaratoria, la legge (art. 616 c.p.p.) fa seguire due conseguenze automatiche: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha fissato tale somma in 500 euro, tenendo conto delle ragioni dell’inammissibilità e del fatto che la rinuncia, come indicato nella sentenza, era giustificata da un’evoluzione positiva delle trattative per il risarcimento del danno, sebbene non ancora concluse.
Le Conclusioni
La sentenza, pur non entrando nel vivo della questione sulla dinamica dell’incidente, offre importanti spunti. In primo luogo, ribadisce che la rinuncia a un ricorso è un atto tombale che ne determina l’inammissibilità e comporta conseguenze economiche per chi rinuncia. In secondo luogo, il caso originario conferma un principio fondamentale del diritto penale: si è responsabili non solo delle azioni volontarie, ma anche delle conseguenze prevedibili delle proprie condotte colpose. Un litigio acceso in un luogo pubblico può facilmente sfociare in incidenti che coinvolgono terzi, e la legge chiama a rispondere di tali conseguenze, configurando il reato di lesioni colpose.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il caso nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il soggetto che ha rinunciato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Si può essere condannati per lesioni colpose se si urta involontariamente una persona durante un litigio con un’altra?
Sì. Anche se la Cassazione non si è pronunciata sul punto, le sentenze di primo e secondo grado, divenute definitive, hanno stabilito la responsabilità dell’imputato per lesioni colpose. Ciò significa che una condotta imprudente o negligente (come un litigio fisico in un luogo pubblico) che causa involontariamente un danno a terzi può integrare questo reato.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa è una conseguenza automatica della decisione di inammissibilità, che si applica anche quando questa deriva da una rinuncia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (RINUNCIANTE) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’8 febbraio 2023 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale di Trento il 20 luglio 2021 con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen. in danno di NOME COGNOME così diversamente qualificato il fatto che era stato contestato all’imputato quale violazione dell’art. 582, 61 n. 5 cod. pen.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la sera del 27 ottobre 2018, dopo un diverbio nel parcheggio antistante una pizzeria, NOME aggredì NOME COGNOME e, nel farlo, urtò con la spalla NOME COGNOME che si trovava dietro di lui. Per l’urto subito, la donna, che stava percorrendo la rampa di accesso al locale resa viscida dalla pioggia, perse l’equilibrio e cadde riportando la frattura del trochite omerale destro.
Contro la sentenza della Corte di appello, NOME ha proposto ricorso per mezzo del difensore di fiducia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi d motivazione quanto al riconoscimento del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento. La difesa deduce, in particolare, travisamento della prova avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la COGNOME fosse la moglie di COGNOME e che, spintonandolo, NOME abbia urtato anche lei. Così argomentando – sostiene la difesa – la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell’istruttoria dibattimentale dalla quale è emerso: che NOME COGNOME è moglie di NOME COGNOME; che al momento del fatto non era dietro a COGNOME, ma dietro a COGNOMECOGNOME che si rese conto dell’aggressione e indietreggiò; che per questo scivolò e perse l’equilibrio. Così ricostruiti i fat difesa sostiene che le lesioni riportate dalla persona offesa non furono conseguenza della condotta di NOME e non possono essere ascritte a sua negligenza, imprudenza o imperizia.
Il Procuratore Generale ha deposito conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Successivamente è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell’imputato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Co costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che il ricorre gilictifirAtn I rini Tiri? nril pocitiwp pvrAvf2rci culle trAttAtivP pl i r nnn ancora concluse, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 61 proc. pen., l’onere di versare la somma di € 500,00 in favore della Cassa ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni d inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente