Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Capri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in riferimento al delitto di lesioni colpose lievi del capo b) della rubrica, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della concessione del beneficio della sospensione condizionale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 10 settembre 2024 in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 16 novembre 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata che la ha condannata, per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada), concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi nove di reclusione, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, e, per il reato di cui al capo b) della rubrica (art. 590, comma 1, cod. pen.), concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione. Pena principale ed accessoria sospese.
NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada perché, nella qualità di conducente dell’autovettura Opel Corsa targata TARGA_VEICOLO coinvolta nell’incidente stradale descritto al capo b) della rubrica e comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente alla persona ferita, NOME COGNOME.
NOME COGNOME è stata, altresì, ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall’art. 590, comma 1, c.p., perché, alla guida del veicolo Opel Corsa targato TARGA_VEICOLO, per colpa consistita nella violazione delle norme che regolano la circolazione stradale e che impongono al conducente di avere il controllo del veicolo e di evitare qualsiasi ostacolo, assicurando così la sicurezza delle persone e delle cose, nel percorrere la seconda INDIRIZZO in Piano di Sorrento, investiva NOME facendola rovinare a terra e provocandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette, come da referto medico agli atti.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto diversi profili e segnatamente (seguendo la numerazione indicata in ricorso):
violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e degli artt. 516 e 521 c.p.p., per avere la Corte di appello respinto il motivo di appello tendente ad
ottenere declaratoria di nullità della sentenza per assenza di contestazione suppletiva e per assenza di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, nonostante l’incertezza sul luogo del sinistro. Sostiene la ricorrente che in contestazione viene indicata una strada, ma la persona offesa NOME COGNOME indicava prima una strada e poi, sentita in dibattimento, un’altra sullo stradario e che la teste NOME COGNOME ne indicava un’altra ancora. La discrasia in ordine al luogo del sinistro e la mancanza di una contestazione suppletiva, sostiene la ricorrente, hanno comportato la condanna per un fatto diverso da quello contestato (punto 1.1) del ricorso);
violazione degli artt. 129 e 529 c.p.p. per omessa declaratoria di improcedibilità per il reato di cui al capo b) della rubrica per mancanza di querela (punto 1.2) del ricorso);
violazione dell’art. 27 Cost. e degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., per contrasto della sentenza con il principio di personalità della responsabilità penale secondo cui non si può condannare un soggetto solo perché proprietario dell’autovettura sospettata di avere investito un pedone, nonché per travisamento della prova atteso che né la persona offesa né i testimoni dell’accusa avevano mai riconosciuto l’imputata come la persona che era alla guida dell’autovettura che aveva investito la persona offesa. Sostiene la ricorrente l’inattendibilità del teste COGNOME NOME perché, pur riferendo di avere fotografato la targa e di averla consegnata alla persona offesa NOME COGNOME, aveva dichiarato di non avere più con sé la fotografia, in tal modo non consentendo di confermare che il numero di targa declinato dalla NOME alla polizia giudiziaria (corrispondente a quello dell’auto di proprietà della NOME) fosse proprio quello ripreso nella fotografia consegnata alla NOME (che pure aveva omesso di consegnare la fotografia). Sostiene, altresì, la ricorrente che la dinamica dell’investimento descritta dalla persona offesa (l’autovettura proveniva dal senso inverso rispetto a quello della persona offesa e aveva virato verso sinistra, per cui non poteva che urtare il lato sinistro della persona offesa che camminava a destra) e la pRAGIONE_SOCIALE del corpo che avrebbe dovuto essere attinta (quelli sinistra) non erano compatibili cdri le lesioni diagnosticate al pronto soccor so (contusione ennitorace dx – caviglia dx). Sostiene, inoltre, la ricorrente che le pressioni per non fare testimoniare NOME COGNOME, riferite dalla persona offesa all’udienza del 14/09/2022, erano prive di riscontro perché il teste NOME COGNOME, sentito all’udienza del 29/10/2021 e quindi prima della persona offesa, non aveva riferito di intimidazioni né di inviti a non testimoniare (punto 1.3) del ricorso);
violazione degli artt. 583 e 590 c.p. e 4, 6, 52 e 63 d.lgs. n. 274/2000, per avere la Corte di appello confermato la condanna per il reato di cui al capo b) della rubrica alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione anziché ad una pena pecuniaria, pur essendo il reato di competenza del Giudice di pace e giudicato dal Tribunale solo per connessione con i reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada contestati al capo a) della rubrica (punto 1.4) del ricorso);
violazione degli artt. 130 e 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello revocato il beneficio della sospensione condizionale della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in violazione del divieto di reformatio in peius (punto 1.5) del ricorso);
violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte di appello escluso la particolare tenuità del fatto nonostante la modesta entità delle lesioni (sette giorni di prognosi per semplici escoriazioni), e pertanto l’esiguità del danno e del pericolo, e la mancanza della abitualità della condotta (punto 1.6) del ricorso).
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. sotto diversi profili e segnatamente (seguendo la numerazione indicata in ricorso):
per avere la Corte di appello, nonostante la richiesta formulata dalla difesa di rinnovazione del dibattimento, rigettato la richiesta di accertare, attraverso la richiesta al Comune di Piano di Sorrento di esibizione dello stradario comunale ovvero di produzione di una certificazione equipollente, l’esatta collocazione della seconda INDIRIZZO ove secondo la contestazione si sarebbe verificato l’incidente, atteso che la persona offesa all’udienza del 14/09/2022 aveva indicato sullo stralcio di mappa, quale luogo del sinistro, la seconda INDIRIZZO (punto 2.1) del ricorso);
per avere la Corte di appello, nonostante la richiesta di riapertura parziale del dibattimento, rigettato la richiesta di risentire il teste NOME COGNOME affinché riferisse se aveva subito intimidazioni o inviti a non rendere testimonianza (punto 2.2) del ricorso).
3.3. Cori il terzo motivo, la ricorrente lamenta mancanza di motivazione in . ordine al quinto motivo di appello (violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.) e pertanto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello utilizzato e dato valore decisivo alle dichiarazioni rese alla p.g. da NOME anche se le sommarie informazioni erano state subito interrotte perché doveva essere sentita come indagata e quindi con le garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen. Sostiene la ricorrente che, rimuovendo le dichiarazioni illegittimamente acquisite, viene meno l’unico elemento che
consente di sostenere che alla guida dell’autovettura fosse NOME COGNOME, altrimenti dedotta solo dall’intestazione dell’autovettura risultante dalla visura al PRA.
3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto diversi profili e segnatamente (seguendo la numerazione indicata in ricorso):
per avere la Corte di appello, in relazione al terzo motivo di appello, ritenuto che l’appellante avesse eccepito la nullità della sentenza per violazione dell’art. 27 Cost. (punto 4.1) del ricorso);
per avere la Corte di appello ritenuto che la teste NOME COGNOME avesse annotato il numero di targa dell’autovettura (punto 4.2) del ricorso);
per avere la Corte di appello svalutato l’attendibilità dei testi della difesa sul presupposto che fosse inverosimile che, ad un mese di distanza, ricordassero l’effettivo orario di inizio della visita del dentista e l’orario dell stessa (punto 4.3) del ricorso).
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in riferimento al delitto di lesioni colpose lievi del capo b) della rubrica, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della concessione del beneficio della sospensione condizionale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. nonché memoria e memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen., con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
. 1. I profili di doglianzà mossi con il primo motivo di ricorso (inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati, ad eccezione di quello indicato in ricorso con la numerazione 1.4), che invece è fondato.
1.1 Il primo argomento del primo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 1.1), attinente alla violazione del principio di necessaria correlazione tra contestazione e sentenza, è manifestamente infondato.
Nel capo b) della imputazione viene descritta con sufficiente chiarezza la dinamica dell’incidente stradale e sono indicate la data e, quel che maggiormente rileva con riguardo alla prima doglianza del ricorso, il luogo dello stesso (seconda INDIRIZZO in Piano di Sorrento).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, funzionale allo scopo di assicurare il contradittorio sul contenuto dell’accusa e quindi alla salvaguardia del pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, è ravvisabile solo nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284713 – 02; Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Rv. 262802; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278).
Nel caso in esame, l’imputata è stata condannata perché, mentre era alla guida della propria autovettura in INDIRIZZO, ha investito NOME, cagionandole lesioni personali, e, dopo l’incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi e all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alla persona ferita.
L’imputata, pertanto, è stata condannata per il fatto siccome contestato.
Di talché sono state rispettate le garanzie difensive.
Mentre l’attendibilità della persona offesa e l’esatta indicazione nominale dell’intersezione stradale in corrispondenza della quale si è verificato l’investimento attengono al diverso piano della valutazione della prova.
L’asserita discrasia tra il luogo dell’incidente contestato nell’imputazione e le asserite contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, al di fuori dell’ipotesi del travisamento del fatto, costituisce censura di merito inammissibile in sede di legittimità.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infàtti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01). È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Da ciò consegue l’inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)
1.2. Il secondo argomento del primo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 1.2), attinente al mancato proscioglimento dal delitto di lesioni colpose lievi contestato al capo b) della rubrica per mancanza di querela, è inammissibile.
La questione relativa alla sussistenza della querela (che costituisce condizione di procedibilità, ma, con il consenso delle parti e nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell’autore della querela, può assumere valenza probatoria) non è mai stata sollevata nei due gradi di giudizio di merito, non risultando alcuna richiesta di immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Peraltro, il motivo è manifestamente infondato perché la querela è raccolta nel fascicoro per il dibattimento dì primo grado.
Circostanza, questa, accertabile da questa Corte in quanto, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali (vds. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01).
1.3. Il terzo argomento del primo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 1.3), attinente al vizio di violazione di legge in tema di valutazione della prova, ma, in sostanza, a diversi profili di vizio di motivazione, è inammissibile in quanto generico, traducendosi peraltro in una censura di merito.
La difesa, invero, pur evocando violazione di legge, di fatto sollecita una “rilettura” delle prove acquisite in dibattimento, sotto i profili della asserita inattendibilità del teste COGNOME NOME e dell’asserito contrasto tra la dinamica dell’investimento, siccome descritta dalla persona offesa, e la pRAGIONE_SOCIALE del corpo che avrebbe dovuto essere attinta (quella sinistra), ritenute non compatibili con le lesioni diagnosticate al pronto soccorso, inammissibile in sede di legittimità.
E, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella pRAGIONE_SOCIALE in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla . lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 – 02) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, la sentenza impugnata, con motivazione coerente e non mànifestamente illogica, ha ritenuto provato che alla guida dell’auto . investitrice fosse proprio l’odierna imputata, evidenziando che: 1) la vittima aveva visto chiaramente che alla guida vi era una donna, riconosciuta anche quando, subito dopo l’incidente, aveva ripercorso la stessa strada; 2) l’autovettura è stata indicata con certezza grazie alla foto scattata, con il telefono cellulare, al numero di targa da un soccorritore; 3) il medesimo soccorritore, poi, aveva confermato che alla guida del mezzo era una donna; 4) l’autovettura risultava effettivamente intestata all’imputata che risultava residente proprio in prossimità della strada
dove era avvenuto l’incidente; 5) l’imputata quella mattina era sicuramente presente in zona visto che aveva un appuntamento presso uno studio dentistico distante circa 2 km dal luogo del sinistro e della sua residenza.
In ordine alla dinamica dell’investimento, la sentenza impugnata evidenzia la compatibilità delle lesioni personali riscontrate sulla vittima con la dinamica descritta dalla persona offesa NOME COGNOME, la quale aveva dichiarato: che percorreva a piedi una stradina a senso unico di Piano di Sorrento, camminando in direzione opposta al senso di marcia consentito per i veicoli; che, quando aveva visto un’autovettura provenire di fronte, si era stretta sulla propria sinistra “addossandosi alle auto parcheggiate sul lato della strada; che l’autovettura l’aveva urtata sul lato destro. Di talché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’impatto dell’autovettura era avvenuto con il lato destro della persona offesa NOME COGNOME e le lesioni attestate dal certificato medico erano perfettamente compatibili con la dinamica dell’incidente descritta dalla NOME.
1.4. Il quarto argomento del primo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 1.4), attinente alla violazione degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 274/2000 con riferimento alla pena inflitta per il delitto di lesioni colpose lievi contestate al capo b) della rubrica, è invece fondato.
Il reato di cui all’art. 590, primo comma, cod. pen. è esattamente contestato trattandosi di lesioni personali colpose lievi perseguibili a querela.
Trattasi di reato competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 274/2000) sottoposto alla cognizione del giudice ordinario per connessione con i reati contestati al capo a) della rubrica (sia pure erroneamente perché i reati non sono stati commessi in concorso formale ossia con una sola azione od omissione, ma l’incompetenza per materia non è stata mai rilevata o eccepita nei termini di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.); sicché, esclusa correttamente la continuazione con i reati ascritti al capo a), l’imputata non poteva essere condannata alla pena detentiva di mesi uno e giorni dieci di reclusione in concreto inflitta, ma solo alla pena pecuniaria della multa da C. 258 a euro C. 2.582 (essendo prevista la pena detentiva non superiore a sei mesi, alternativa a quèlla pecuniaria), ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 74/2000.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che il principio previsto dall’art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso, opera senza alcuna deroga in caso di connessione tra procedimenti (Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, Rv. 260490 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva applicato la pena detentiva per il reato di ingiuria in
considerazione della connessione con la contravvenzione di molestie, di competenza del Tribunale).
L’illegalità della pena era stata già eccepita con il settimo motivo di appello, sul quale la Corte territoriale ha omesso di motivare. Peraltro, l’illegalità della pena è rilevabile ex officio anche in sede di legittimità.
Spetta, infatti, alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, in fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall’art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto.
1.5. Il quinto argomento del primo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 1.5), attinente alla violazione del divieto della reformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
Premesso che nel dispositivo della sentenza di primo grado si indica “Pena principale ed accessoria sospese”, senza alcun cenno alla ben diversa “sanzione amministrativa” accessoria della sospensione della patente di guida, del tutto correttamente la Corte di appello ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Peraltro, il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida (Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276025 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell’individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale.’ Nello stesso senso, Sez. 3, n. 39499 del . 19/09/2008, COGNOME, Rv. 241292 – 01, con riferimento alla sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva di cui all’art. 171 ter, comma quarto, lett. c), L. n. 633 del 1941, avente natura di sanzione amministrativa accessoria; Sez. 3, n. 34297 del 05/07/2007, COGNOME, Rv. 237220 – 01, con riferimento all’ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate avente natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento giurisdizionale.
1.6. Il sesto argomento del primo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 1.6), attinente al vizio di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter assolvere l’imputata ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando la particolare offensività delle concrete modalità della condotta dell’imputata. In particolare, ha sottolineato che l’imputata, dopo l’investimento, si era disinteressata delle condizioni della vittima, benché fosse evidente che quest’ultima aveva bisogno di soccorso, essendo caduta a terra dolorante, e si era recata presso lo studio dentistico ove aveva appuntamento; inoltre, non aveva manifestato alcuna resipiscenza (ad esempio, provvedendo al risarcimento del danno) e aveva cercato di dimostrare alla propria compagnia assicurativa che era altrove al momento del sinistro.
I profili di doglianza mossi con il secondo motivo di ricorso (mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati.
2.1 Il primo argomento del secondo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 2.1), attinente al rigetto della richiesta di accertare, tramite esibizione dello stradario comunale, l’esatta collocazione e l’esatta denominazione della strada (seconda INDIRIZZO) ove si sarebbe verificato l’incidente secondo la contestazione, è manifestamente infondato perché la circostanza oggetto dell’accertamento non è decisiva.
La sentenza impugnata ha, invero, evidenziato che sia la vittima sia gli altri testi che ebbero a soccorrerla subito dopo l’investimento avevano indicato esattamente il luogo dove si era verificato l’incidente, utilizzando anche mappe stradali e foto estrapolate da google maps, restando, dunque, irrilevante l’esatta denominazione dell’intersezione stradale riportata come “INDIRIZZO” o “INDIRIZZO“, a seconda della mappa o dello stradario consultato.
2.2. Il secondo argomento del secondo motivo di ricorso, indicato con la numerazione 2.2), attinente alle intimidazioni asseritannente subite dal teste NOME COGNOME, è manifestamente infondato, generico e non dotato del carattere della decisività.
La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato l’irrilevanza ai fini della decisione della circostanza riferita dalla persona offesa NOME COGNOME secondo cui il teste NOME COGNOME le aveva confidato di essere stato avvicinato da terzi, prima di deporre in giudizio, che gli avrebbero sconsigliato di
testimoniare. Tali circostanze, anche ove accertate, non hanno avuto alcuna concreta incidenza né sull’attendibilità della testimone né sull’esito della decisione, dal momento che il testimone COGNOME si è comunque presentato in dibattimento e ha adempiuto al dovere della testimonianza.
Il terzo motivo (mancanza di motivazione in ordine al quinto motivo di appello ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è manifestamente infondato.
Nonostante il titolo della rubrica, la ricorrente in sostanza lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello utilizzato e dato valore decisivo alle dichiarazioni rese alla P.G. dall’imputata COGNOME NOME anche se le sommarie informazioni erano state subito interrotte perché doveva essere sentita come indagata e quindi con le garanzie difensive di cui all’art. 63 cod. proc. pen.
In contrario, nella motivazione della sentenza impugnata (pag.11) viene esplicitamente sottolineato che, ai fini della ricostruzione dei fatti, non è stato dato alcun rilievo alle dichiarazioni rese dall’imputata all’atto della convocazione in caserma.
I profili di doglianza mossi con il quarto motivo di ricorso (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1; lett. e), cod. proc. pen.) possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.
La Corte di appello ha, infatti, sottolineato le ragioni dell’attendibilità della persona offesa, che non si era costituita pRAGIONE_SOCIALE civile nel giudizio, non vantando di conseguenza alcun interesse economico immediato e diretto all’affermazione di colpevolezza dell’imputata. Inoltre, le dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME hanno trovato preciso riscontro nel referto medico e nelle dichiarazioni degli altri due testi che la soccorsero subito dopo l’investimento. In ordine alle presunte inesattezze relative al luogo dell’investimento e alle modalità di rilevazione del numero di targa dell’autovettura, già sopra se ne è rilevata la manifesta infòndatezza
I due motivi nuovi di ricorso – con il primo dei quali la ricorrente lamenta nuovamente violazione di legge, sia pure con riferimento a diversi parametri normativi, mentre con il secondo lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. – in realtà si limitano a riprodurre e ad argomentare, rispettivamente, il quinto argomento del primo motivo di ricorso
(indicato con la numerazione 1.5)) e il secondo argomento del quarto motivo di ricorso (indicato con la numerazione 4.2)) e sono manifestamente infondati.
Secondo il principio espresso da un consolidato indirizzo esegetico, infatti, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della pRAGIONE_SOCIALE offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01 e giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104 – 01).
Costituisce, peraltro, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01 e giurisprudenza ivi richiamata).
In accoglimento del primo motivo, punto 1.4), del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di lesioni personali colpose di cui al capo b) della imputazione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di lesioni personali colpose di cui al capo b) della imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napòli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto..
Così deciso il 04/11/2025.