Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRECUSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di BENEVENTO, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23 ottobre 2023 il Tribunale di Benevento ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di Pace con sentenza in data 2.3.2021 aveva ritenuto COGNOME NOME, quale titolare di un centro estetico sito in Benevento, colpevole del reato di cui all’art. 590 cod.pen. i . in danno di COGNOME NOME per le lesioni derivanti dal trattamento estetico praticatole condannandola alla pena di Euro 500,00 di multa nonché al risarcimento del danno nei confronti della stessa, costituita parte civile / quantificato in Euro 300,00.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606.comma 1, lett. c):cod.proc.pen.i in relazione all’art. 20 della I. n. 274 del 2000.
Rileva che tra gli elementi della citazione che devono essere indicati vi é anche l’imputazione formulata dal pubblico ministero, mentre nel caso in esame nel capo di imputazione non viene indicata la condotta crivibile all’imputata. se non con un riferimento generico alla negligenza, imprudenza ed imperizia / senza indicazione di una condotta ) con violazione del diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per inosservanza della legge processuale in relazione all’art. 521 cod.proc.pen.
Rileva che nella motivazione della sentenza di primo grado l’evento contestato viene ricondotto alla condotta consistita nell’utilizzare la cera troppo calda / mai contestata nel capo di imputazione, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod.proc.pen. i non trattandosi peraltro di specificazione di una condotta già contestata.
Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 6061comma 1, lett. e) cod.proc.pen. deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità per avere il Tribunale erroneamente ritenuto raggiunta la prova della responsabilità senza aver accertato il nesso causale tra la condotta e l’evento.
Si assume che dall’istruttoria dibattimentale non é assolutamente emersa né la prova della responsabilità dell’appellante di aver commesso il fatto contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero il capo di imputazione indica che le lesioni sono state cagionate da un intervento estetico la cui tipologia é emersa dall’istruttoria dibattinnentale 7 nel corso della quale é stato accertato che in data 12.5.2016 COGNOME NOME si era recata presso il Centro estetico “Benessere RAGIONE_SOCIALE‘ / sito in INDIRIZZO in Benevento INDIRIZZO dove le veniva praticato un trattamento di ceretta a caldo che generava un’ustione nella regione inguinale (“ustione nella regione inguinale destra e genitali con prognosi di giorni sette “)
Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.
Ed invero il capo di imputazione indica chiaramente lesioni provenienti da un trattamento estetico cui erano conseguite delle ustioni ed il fatto, come dianzi esposto, ha trovato piena corrispondenza in quanto ricostruito nella sentenza pronunciata.
Il terzo motivo è inammissibile.
Ed invero ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis, cod.proc.pen. contro le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c). Ne deriva pertanto che la censura afferente’%n vizio di motivazione non poteva essere proposta.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.3.2024