Lesioni colpose da cane: quando il ricorso è inammissibile
La responsabilità per i danni causati dal proprio animale domestico è un tema di grande attualità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il caso di una condanna per lesioni colpose cane a seguito della caduta di due ciclisti, offrendo spunti importanti sulla valutazione della prova e sui requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. Questo caso dimostra come le dichiarazioni delle persone offese, se corroborate da altri elementi, possano essere sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
I Fatti del Caso
Due ciclisti subivano lesioni a seguito di una caduta dalla loro bicicletta, attribuendo l’incidente all’interferenza di un cane sfuggito al controllo del proprietario. Il Giudice di Pace, al termine del processo di primo grado, riconosceva la responsabilità del padrone dell’animale, condannandolo per il reato di lesioni colpose a una pena pecuniaria.
L’imputato decideva di impugnare la sentenza. Il Tribunale, tuttavia, riqualificava l’atto come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione finale.
La prova delle lesioni colpose cane e i motivi del ricorso
La difesa dell’imputato contestava la sentenza di condanna lamentando un difetto di motivazione. In particolare, si sosteneva che la responsabilità non fosse stata provata “oltre ogni ragionevole dubbio”, data l’assenza di testimoni oculari diretti dell’incidente. Inoltre, la ricostruzione della dinamica effettuata dagli agenti di polizia intervenuti veniva definita come puramente teorica e non basata su dati oggettivi. Infine, si evidenziavano presunte discordanze nelle dichiarazioni dei proprietari dei cani coinvolti (poiché un altro cane era presente sulla scena).
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno spiegato che i motivi di ricorso erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte dal primo giudice.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione di condanna non era affatto priva di fondamento probatorio. La ricostruzione dei fatti si basava su una serie di elementi convergenti:
1. Le dichiarazioni delle persone offese: I due ciclisti avevano fornito una versione coerente dell’accaduto.
2. La certificazione sanitaria: Le lesioni riportate erano compatibili con la dinamica descritta.
3. Gli accertamenti della Polizia Giudiziaria: Le verifiche sui mezzi coinvolti hanno fornito ulteriori riscontri.
4. La testimonianza di terzi: Era presente il proprietario di un altro cane, il quale aveva dichiarato che entrambi gli animali erano sfuggiti al controllo dirigendosi verso la pista ciclabile.
Il cane responsabile era stato inoltre identificato tramite riconoscimento. La Suprema Corte, citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016), ha ribadito che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda i proprietari di animali: la responsabilità per la custodia è rigorosa e la mancanza di un controllo adeguato può portare a conseguenze penali significative. La seconda è di natura processuale: per contestare efficacemente una sentenza di condanna in Cassazione, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È necessario, invece, articolare motivi di ricorso specifici, che attacchino la logica e la coerenza giuridica del provvedimento, dimostrando un’errata applicazione della legge. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile essere condannati per lesioni causate dal proprio cane anche senza testimoni oculari diretti dell’incidente?
Sì. Secondo la decisione analizzata, la condanna può basarsi sulle dichiarazioni coerenti delle persone offese, a condizione che queste trovino riscontro in altri elementi di prova come certificati medici, accertamenti delle forze dell’ordine e testimonianze indirette che confermino il contesto dei fatti.
Quali sono i requisiti perché un ricorso in Cassazione venga esaminato nel merito?
Il ricorso non deve essere generico né una semplice riproposizione di argomenti già discussi. Deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni giuridiche della sentenza impugnata, evidenziando vizi logici o errori nell’applicazione della legge.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso ritenuto infondato o dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIUDICE DI PACE di RIMINI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza in data 8/02/2024 il Tribunale di Rimini, riqualificato l’appello proposto da COGNOME NOME quale ricorso in cassazione, rimetteva a questo giudice l’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME che erano caduti dalla bicicletta in ragione di una asserita interferenza del cane di sua proprietà ed era stato condannato a pena pecuniaria.
L’appellante assume un difetto motivazionale per essere stata riconosciuta la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che non vi erano stati testimoni oculari dell’accaduto e la ricostruzione del sinistro era intervenuta a tavolino da parte degli agenti di PG intervenuti sul posto e discordanti erano state le dichiarazioni dei due proprietari dei cani coinvolti nei fatti di causa.
La difesa del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO ha fatto pervenire via PEC memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali ha integrato gli argomenti difensivi proposti nel ricorso di legittimità opponendosi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso e insistendo nello stesso.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. La ricostruzione della dinamica del sinistro è invero fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, che hanno trovato riscontro nella certificazione sanitaria, negli accertamenti eseguiti dalla PG sui mezzi coinvolti e nelle dichiarazioni di un testimone, proprietario di altro cane che, unitamente a quello di proprietà del COGNOME, era sfuggito al controllo dei padroni dirigendosi verso la pista ciclabile e mediante la identificazione mediante riconoscimento del cane che si era reso responsabile della caduta dei ciclisti (media piccola taglia).
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il GLYPH sidente