Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CORINALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
uditi il Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto; e l’AVV_NOTAIO, del foro di Ancona per COGNOME NOME, il quale ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; delle quali ha chiesto la liquidazione.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Senigallia condanna dell’imputato COGNOME NOME NOME il reato di lesioni colpose ai danni di COGNOME NOME NOMEin data 21/9/2019). Nella specie, si è contestato all’imputato di avere, nel corso di una b di caccia, per colpa generica, cagioNOME alla vittima le lesioni descritte nell’imput esplodendo con il proprio fucile una sequenza di colpi che attingevano il citato COGNOMENOME
Il Tribunale ha ricavato la ricostruzione del fatto storico dall’esame degli atti risultanze dell’istruttoria, ritenendo l’attendibilità, intanto, del riferito COGNOME persona o era stato impegNOME nell’occorso in attività veNOMEria insieme al fratello e, notata la pr dell’imputato, suo conoscente, anch’egli impegNOME in NOMEl’attività, NOME avvisato il pre COGNOME sua presenza, chiedendogli di fare attenzione. AllontaNOMEsi su un sentiero collinare, a sentito degli spari provenienti dal fosso e visto il fuoco provenire dalla medesima direz accusando il colpo nell’immediatezza. Il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME in soccorso del soggetto ferito il cui racconto era stato confermato dal fratello, il compagno di caccia del COGNOME confermato, dal canto suo, che l’imputato era rimasto fermo, impaurito dopo l’accaduto. Quant alla presenza di terzi soggetti, il Tribunale ha ritenuto che il dato non era stato accertato, in ogni caso, non interferiva con il resoconto nitido COGNOME dinamica, operato dalla vittim fratello. Ha, poi, escluso un concorso di colpa COGNOME persona offesa, rilevando come l’impu fosse stato consapevole COGNOME presenza degli altri cacciatori e, nonostante la buona visib avesse esploso i colpi per colpire un volatile, senza previamente verificare l’assenza di costor spostamento del cacciatore non costituendo fatto imprevedibile. Nella specie, l’NOME non NOME posto in essere alcun comportamento in violazione di regole precauzionali interferent incombendo su colui che si accingeva a sparare l’onere di espletare le necessarie verifiche sicurezza e non potendosi addebitare alla vittima di non essersi avveduta e/o sottratta traiettoria del proiettile incautamente esploso.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dCOGNOME erronea applicazione e/o violazione COGNOME legge penale in pun valutazione delle prove e relativo onere, rilevando come la difesa avesse introdotto una ipot alternativa dello svolgersi dei fatti, alla stregua delle dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME il qu affermato di aver sentito più spari (prima 4 o 5 e successivamente altri due), con un interva 4/5 minuti tra loro, affermando di aver riportato l’impressione (“mi sembra”) che COGNOME al COGNOME al dichiarante e ai fratelli NOMENOME NOME giorno fossero presenti in quei luoghi anche cacciatori, non identificati, il fucile del COGNOME COGNOMEdo avuto, come da regola, solo tre co canna. Nonostante ciò, non era stata espletata perizia balistica, né erano stati raccolti i b eventualmente presenti sul luogo dell’occorso, nè verificata la compatibilità COGNOME “rosa de dei pallini rilevata sulla vittima con la distanza del COGNOME dalla stessa e neppure accerta compatibilità dei pallini presenti nel corpo COGNOME persona offesa con il calibro delle c impiegate dal COGNOME, non essendo stato individuato con certezza neppure il luogo dell’accaduto, approfondimenti che, tuttavia, era onere dell’accusa espletare.
Con il secondo motivo, ha dCOGNOME analogo vizio quanto alla valutazione COGNOME condott COGNOME vittima, il Tribunale COGNOMEdo basato la sua decisione su un presupposto non emergente dall testimonianze e cioè che COGNOME soltanto non avesse tenuto la distanza di sicurezza, lo stess NOME essendosi invece posto imprudentemente in posizione di tiro e a distanza non di sicurezza rispetto alla posizione del COGNOME, senza neppure indossare un abbigliamento idoneo in colori sgargianti che aumentano la visibilità.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa COGNOME parte civile ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiest declaratoria di inammissibilità o il rigetto con condanna alle spese.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giusti COGNOME condanna, senza che possa valere in contrario il semplice richiamo ai parametri costituzion e convenzionali del giusto processo, essendosi già più volte chiarito che tale denuncia non inte un motivo deducibile ai sensi dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen., legittimando sem proposizione di un incidente di incostituzionalità, nella specie neppure accenNOME, tenuto an conto del rango di fonti interposte, riconosciuto ai parametri convenzionali per come interpe dai giudici di Strasburgo, siccome integratrici del disposto di cui all’art. 117, c. 1, Cost. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551-01, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059-01).
La conseguenza di tale premessa è che, nella specie, dovendo la decisione del Tribunale essere letta unitamente a NOMEla del primo giudice, stante la conformità dei giudizi, bis precisare quali sono i limiti del sindacato di legittimità sulla verifica dell’adeguatezza e del ragionamento giustificativo circa le doglianze formulate in punto accertamento de responsabilità (sussistenza dell’obbligo COGNOME cui violazione si discute e comportamento d vittima), ma anche sulla tipologia di vizio deducibile. Orbene, il vizio di travisamento dell (implicitamente evocato a difesa con riferimento alla lettura COGNOME testimonianza COGNOME) essere dCOGNOME con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, s nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro COGNOME corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendi probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837-01; sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01). Ma, in ogni caso, tale vizio, anche dopo la modifica apportata all’art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen. d
1, COGNOME legge n. 46 del 2006, che ha esteso l’ambito COGNOME deducibilità del vizio di motiva anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducend travisamento COGNOME prova quale ulteriore criterio di valutazione COGNOME contraddittorietà estr COGNOME motivazione, per essere esaminabile in sede di legittimità deve riguardare uno o più speci atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Salerno, Rv. 285368-01).
3. InCOGNOME, deve precisarsi che il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza confo nel merito, non può tradursi nella reiterazione COGNOME tesi difensiva esaminata dai giudici d’a (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): il che avviene esattamente quando le sentenze di primo e di secondo grado, saldandosi, formino un unico complesso motivazionale (nel senso sopra indicato), come accaduto nella specie, e quando i motivi d gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze g esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata, come è accaduto nella specie.
InCOGNOME, sono estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l’apprezzamen significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, inferendosene, dunque l’inammissibilità di NOMEle doglianze con le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a NOMEli adott giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOMECOGNOME Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01, in cui si è precisato, come già sopra chiarito, che, anche a seguito COGNOME modifica apportata all’art. 606, lett. e), cod. proc. pe I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risult processuali a NOMEla compiuta nei precedenti gradi di merito).
4. Fatte tali premesse, i motivi sono entrambi manifestamente infondati.
A fronte COGNOME ricostruzione fattuale operata nei due gradi di merito, la difesa, reit una tesi già dibattuta nel giudizio d’appello, ha riproposto il tema dell’incertezza sul nume cacciatori presenti nell’occorso e delle carenze istruttorie, per affermare sostanzialmente che sarebbe possibile attribuire le lesioni riportate dall’COGNOME COGNOME comportamento veNOMErio d COGNOME COGNOME ogni ragionevole dubbio. Il che si traduce, però, in censure non proponibili in que sede, essendo stato il ragionamento .esplicativo dei giudici territoriali sorretto da un appara argomentativo del tutto logico e coerente con gli elementi restituiti dalla svolta istru risolvendosi, dunque, le censure nella sollecitazione ad attribuire a detti elementi un di significato ritenuto più persuasivo.
Quanto alla necessità di uno sviluppo istruttorio, per essere rimasti asseritamente oscu alcuni dati fattuali, in questa sede mette conto evidenziare che il Tribunale ha riten responsabilità del COGNOME COGNOME ogni ragionevole dubbio, le dichiarazioni, già attendib
COGNOME persona offesa essendo state confermate in sede testimoniale, laddove l’ipotesi del presenza di altri soggetti, mai individuati, era stata introdotta solo in forma dubitativa d COGNOME e, a fronte di un quadro probatorio completo, dunque, non ha ritenuto di dar corso ad approfondimenti di natura tecnica. Sul punto, deve ricordarsi, ad ogni buon conto, che il proce penale è goverNOME dal principio COGNOME completezza dell’istruzione dibattimentale, cosicché la riapertura in appello deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale. Nella specie, peraltr parte non ha neppure dCOGNOME un silenzio motivazionale su un’istanza di rinnovazione ai sens dell’art. 603, cod. proc. pen., il mancato accesso a tale soluzione da parte del gi dell’impugnazione potendosi comunque ritenersi implicitamente giustificato, proprio alla streg COGNOME richiamata presunzione (sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 25989301; sez. 5, n. 23580 del 19/2/2018, COGNOME, Rv. 273326-01; sez. 3, n. 1455del 10/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285736-01; sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589-01, in cui si è, per l’appunto, precisato che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’ dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argonnentativa motivazione COGNOME decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una complet valutazione in ordine alla responsabilità).
Del tutto correttamente, poi, il Tribunale ha escluso un concorso di colpa COGNOME vit ritenendo insussistenti elementi per affermare che l’incidente era stato frutto anche di violazione di norme cautelari da parte di NOMENOME NOME segnalato la sua presenza, laddove il COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME presenza degli altri cacciatori, non si era accertato dell’as di essi nel tiro dell’arma prima di sparare. Anche in questo caso, la prospettazione difensiva po su censure, intese ad “attaccare” la persuasività e l’adeguatezza del ragionamento probatorio e evidenziare una mancanza di rigore o puntualità (o, al limite, una mera illogicità, certamente manifesta), sollecitando una diversa comparazione dei significati da attribuire alle pr evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria elementi, qui interdetta (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/20 nonché alla rifusione alla parte civile NOME delle spese di questo giudizio di legittim da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME RAGIONE_SOCIALE delle ammende nonché alla rifusione alla part civile NOME COGNOME delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremi accessori come per legge.
Deciso il 11 aprile 2024.