Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 23.9.2020, aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui agli artt. 61, n. 1), 110, 582, (2o. 1 e 2, 585, co. 1, in relazione all’art. 577, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione eccependo la sopravvenuta estinzione del reato per cui si procede, derivante dalla intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dal prevenuto.
Con memoria del 30.11.2023, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, i difensori di fiducia dell’imputato insistono per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo sorretto da motivi manifestamente infondati.
Invero il ricorrente trascura di considerare che nel caso, in esame, alla luce della nuova formulazione dell’art. 582, co. 2, c.p., come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex. art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che rinvia, tra le altre, alle circostanze aggravanti previste dall’art. 585, c.p. (ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n. 1 e nel secondo comma dell’art. 577, c.p.), il reato di lesioni personali volontarie, aggravato, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 577, co. 1, n. 4), c.p., che richiama, a sua volta, le circostanze aggravanti, di cui all’art. 61, n. 1) e n. 4), c.p., è perseguibile d’ufficio e non a querela di parte.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore delta cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.