Lesioni Aggravate in Fuga: L’Accettazione del Rischio Basta per la Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla distinzione tra tentato omicidio e lesioni aggravate nel contesto di una fuga automobilistica. La Suprema Corte ha confermato che, anche in assenza di una volontà diretta di uccidere, la piena accettazione del rischio di ferire qualcuno durante una condotta spericolata è sufficiente per integrare il dolo del reato di lesioni.
I Fatti del Caso: da Tentato Omicidio a Lesioni
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo imputato per diversi reati, tra cui tentato omicidio, detenzione illecita di stupefacenti e armi, e ricettazione. L’accusa più grave derivava dall’aver ferito un agente di Polizia durante un inseguimento in auto.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva già operato una riqualificazione del fatto, derubricando il reato da tentato omicidio a lesioni pluriaggravate. Di conseguenza, la pena era stata ricalcolata, pur confermando nel resto la condanna. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione sulle lesioni aggravate
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e dichiarando l’impugnazione inammissibile.
Il Dolo Eventuale nella Fuga Spericolata
Il punto centrale della decisione riguarda la sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzionalità, nel delitto di lesioni aggravate. La difesa sosteneva che mancasse la volontà di ferire l’agente. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, allineandosi alla valutazione logica e coerente della Corte territoriale.
I giudici hanno chiarito che, se da un lato era stata correttamente esclusa la volontà di uccidere (necessaria per il tentato omicidio), dall’altro le ‘spericolate manovre funzionali alla sua fuga’ erano state eseguite con ‘una piena accettazione del rischio’ di cagionare lesioni all’inseguitore. Questa consapevole accettazione della probabilità di un evento dannoso configura il cosiddetto ‘dolo eventuale’, che è pienamente sufficiente a integrare l’elemento soggettivo richiesto per il reato di lesioni.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La difesa aveva fatto leva sulla giovane età dell’imputato e sulla necessità di ‘perequazione’ della pena rispetto ai coimputati. La Corte ha smontato entrambi gli argomenti:
1. Giovane età: Citando un precedente consolidato (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020), ha ribadito che la giovane età non è, di per sé, un fattore decisivo per la concessione delle attenuanti.
2. Perequazione: Ha sottolineato come la condotta dell’imputato fosse stata ‘ben diversa’ e più grave rispetto a quella dei coimputati. Inoltre, a suo carico pesavano ‘gravi precedenti’ che avevano giustificato l’applicazione della recidiva qualificata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che le motivazioni della sentenza impugnata fossero complete, logiche e prive di vizi. La valutazione della Corte d’Appello sull’insussistenza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti non è stata adeguatamente confutata dalla difesa, che si è limitata a richiami generici e non circostanziati. Le considerazioni svolte hanno quindi imposto una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di reati commessi durante condotte di guida pericolose. Sottolinea che per essere condannati per lesioni aggravate non è necessario dimostrare l’intenzione specifica di ferire una persona. È sufficiente provare che l’autore del reato, agendo in modo sconsiderato e pericoloso (come in una fuga dalla polizia), fosse consapevole del concreto rischio di causare un danno fisico ad altri e abbia agito accettando tale eventualità. La decisione, inoltre, riafferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio complesso che non si basa su singoli elementi, come l’età, ma considera l’intera personalità e la storia criminale del reo.
Fuggire dalla polizia in modo spericolato e ferire un agente è considerato tentato omicidio?
Non necessariamente. In questo caso, i giudici hanno escluso la volontà di uccidere, riqualificando il reato in lesioni aggravate. La Corte ha ritenuto che l’imputato, con la sua guida pericolosa, non volesse uccidere ma avesse pienamente accettato il rischio di ferire l’agente.
La giovane età è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che la giovane età, da sola, non è un elemento decisivo per la concessione delle attenuanti generiche. La valutazione deve tenere conto di altri fattori, come la condotta complessiva e i precedenti penali dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate sono state giudicate manifestamente infondate. Le motivazioni della Corte d’Appello sulla sussistenza dell’elemento soggettivo delle lesioni aggravate e sul diniego delle attenuanti erano logiche, coerenti e non adeguatamente contestate dalla difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 18/07/2001
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME – imputato del delitto di tentato omicidio, nonché del concorso negli ulteriori reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di armi, e di ricettazione di queste ultime – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato (derubricando il tentato omicidio in lesioni pluriaggravate, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di lesion aggravate, e al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza, in capo al ricorrente, della volontà di uccider l’agente di Polizia postosi al suo inseguimento, avendo peraltro tutt’altro che illogicamente ritenuto che le spericolate manovre funzionali alla sua fuga in auto siano state eseguite con una piena accettazione del rischio di cagionare all’operante le lesioni da questi riportate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata);
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata adeguatamente confutata dalla difesa ricorrente, che si è limitata a richiamare la giovane età (elemento di per sé non decisivo: cfr. Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, COGNOME, Rv. 278633 – 01) e non meglio precisate esigenze di perequazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello determinato per i coimputati (senza peraltro considerare la ben diversa condotta complessivamente tenuta dallo MBAYE, né i gravi precedenti a suo carico sui quali si è fondata la concorde valutazione dei giudici di merito in ordine all’applicazione della recidiva qualificata ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma; il 17 gennaio 2025
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