Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1224 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1224 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OFFANENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli per il di lesioni aggravate in concorso, commesso in danno di COGNOME NOME in Vittuo 17 dicembre 2017;
considerato che il proposto motivo, con il quale è denunciato il vizio di motiva in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute la sola grado di sostenere la condanna dell’imputato, sviluppa doglianze non consentit giudizio di legittimità, risolvendosi, le stesse, in censure di fatto, co contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudic merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizi le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di pr pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazi certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivaz (quale quello osteso alla pagina 5 della sentenza impugnata) che, nel suo compl non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi consi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, 214794), come nel caso che occupa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Consigl e e estensore
Il Presidente