Lesioni Aggravate: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10032 del 2024, si è pronunciata su un caso di lesioni aggravate, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sulla procedibilità di questo tipo di reato. La decisione sottolinea la distinzione tra questioni di fatto, non riesaminabili dalla Cassazione, e questioni di diritto, unico terreno di analisi per la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Pavia che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il delitto di lesioni personali aggravate. L’aggravante contestata derivava dall’utilizzo di un bastone durante l’aggressione, una circostanza che qualifica il reato ai sensi dell’art. 585 del codice penale, in relazione all’art. 582 c.p. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e le Lesioni Aggravate
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Omessa motivazione sull’attendibilità della persona offesa: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato i rapporti pregressi tra l’imputato e la vittima, elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto minare la credibilità di quest’ultima. Si trattava, in sostanza, di una critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.
2. Mancanza della condizione di procedibilità: In secondo luogo, il ricorrente lamentava l’assenza della querela, ritenendola necessaria per l’avvio dell’azione penale. In subordine, chiedeva il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno qualificato le lamentele come ‘mere doglianze in punto di fatto’. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti. La Corte d’Appello aveva già motivato, in modo insindacabile, che i rapporti pregressi tra le parti non inficiavano la sussistenza del reato, ma anzi ne spiegavano il contesto. Pertanto, il motivo del ricorso non era altro che una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Sul secondo motivo, la Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’. Ha chiarito un principio fondamentale in materia di lesioni aggravate: la presenza di un’aggravante, come l’uso di un’arma o di un altro oggetto atto a offendere, rende il reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato procede penalmente a prescindere dalla volontà della vittima di sporgere querela. Inoltre, ha precisato che il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non ha alcuna incidenza sulla procedibilità del reato.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce due principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione deve vertere su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione logica), non su una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito. In secondo luogo, la qualificazione di un reato come ‘aggravato’ ha conseguenze procedurali significative, prima tra tutte la procedibilità d’ufficio, che sottrae l’azione penale alla disponibilità della parte offesa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa dell’evidente inammissibilità del suo ricorso.
Perché il motivo sull’inattendibilità della vittima è stato respinto?
Perché è stato considerato una ‘doglianza in punto di fatto’, cioè una critica alla valutazione delle prove, che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti.
Il reato di lesioni aggravate richiede sempre la querela della vittima?
No. L’ordinanza chiarisce che la presenza di un’aggravante, come l’uso di un bastone, rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio. L’azione penale viene quindi iniziata dallo Stato indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi ritenuti palesemente infondati o non ammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Pavia, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un bastone di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione a pregressi rapporti tra le parti ai fini della attendibilità della persona offesa – è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si risolve nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda l’ultima pagina della sentenza impugnata che con motivazione in fatto insindacabile ha chiarito che i pregressi rapporti non inficiano la sussistenza dei fatti ma spiegano perché siano accaduti).
Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia l’assenza della condizione di procedibilità e in subordine il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche – è manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito non solo che si tratta di fattispecie procedibile di ufficio in quanto aggravata, ma anche che il giudizio di bilanciamento non incide sulla procedibilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente