Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMPEDUSA E LINOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per i reati di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 582-583 -585 cod. pen..
Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l dosimetria sanzioNOMEria, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttame e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenz ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851).
Nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, la pena è stata adeguatamente commisurata e giustificata e così anche il diniego delle attenuanti generiche, per giustificare il quale è sufficiente un congruo riferimento, da parte de giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549): la sentenza impugnata ha sottolineato, al riguardo, la gravità dell’aver utilizzato uno strumento particolarmente offensivo per colpire la vittima, quale una stecca da biliardo.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all’art. 585 c.p. ed all’aver colpito la vittima con una stecca di biliardo, n consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione ovvero ad un’alternativa rilettura delle fonti probatori secondo direttrici di censura estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito.
Il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli element di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quell adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/20
COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944). Il motivo, peraltro, è comunque inammissibile perché reiterativo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.