Lesioni aggravate: la Cassazione conferma la condanna
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema delle lesioni aggravate, fornendo importanti chiarimenti sulla configurabilità delle aggravanti e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato nei gradi precedenti per aver cagionato danni fisici utilizzando un oggetto atto a offendere, configurando così l’ipotesi di reato aggravato.
Il concetto di arma impropria nelle lesioni aggravate
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 585 del codice penale. La difesa aveva contestato la sussistenza dell’aggravante legata all’uso di un’arma impropria. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già correttamente analizzato e motivato la natura dell’oggetto utilizzato.
In ambito penale, la definizione di arma impropria è ampia e comprende qualsiasi strumento che, nelle circostanze di tempo e di luogo, sia potenzialmente idoneo a recare offesa alla persona. La conferma di tale aggravante comporta un inasprimento della pena, riflettendo la maggiore pericolosità della condotta tenuta dal reo.
La sospensione condizionale della pena
Un altro aspetto rilevante riguarda la richiesta di sospensione condizionale della pena. Il ricorrente aveva denunciato la mancata applicazione di tale beneficio previsto dall’articolo 163 del codice penale. La Cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile in quanto ‘inedito’.
Secondo il principio di devoluzione, non è possibile sottoporre al vaglio della Cassazione questioni che non sono state ritualmente proposte durante il giudizio di appello. Poiché la difesa non aveva richiesto la sospensione condizionale nel secondo grado di giudizio, la questione non può essere sollevata per la prima volta davanti ai giudici di legittimità.
La determinazione della pena per lesioni aggravate
La Corte ha infine affrontato le doglianze relative all’eccessività della sanzione inflitta. I giudici hanno ribadito che il sindacato di legittimità sulla misura della pena è limitato. Se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e aderente ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, essa non è censurabile.
Non è necessario che il giudice analizzi singolarmente ogni parametro di legge. È sufficiente che indichi gli elementi di maggiore rilievo che hanno guidato il suo giudizio discrezionale, come le modalità del fatto o la gravità del danno arrecato alla vittima.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla genericità dei motivi di ricorso e sulla corretta applicazione delle norme da parte della Corte d’Appello. La riproposizione di censure già esaminate e la presentazione di motivi nuovi sono state le cause principali dell’inammissibilità. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici, specialmente per quanto riguarda la valutazione della pericolosità dell’azione e la quantificazione della pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla severità del trattamento sanzionatorio nei casi di violenza fisica aggravata. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere per il ricorrente di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. Questa pronuncia ricorda l’importanza di una strategia difensiva precisa e tempestiva sin dai primi gradi di giudizio.
Cosa si intende per arma impropria nel reato di lesioni?
Si tratta di qualsiasi oggetto che, pur non essendo un’arma per natura, viene utilizzato per offendere o ferire una persona in un contesto specifico.
È possibile richiedere la sospensione della pena direttamente in Cassazione?
No, la richiesta deve essere presentata nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti il motivo viene considerato inedito e quindi inammissibile.
Come viene calcolata la pena per le lesioni aggravate?
Il giudice valuta la gravità del fatto e la capacità a delinquere, motivando la scelta in base agli elementi di maggiore rilievo emersi durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1019 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1019 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 27323/22 RG
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che- per quanto ancora qui di interesse – ha confermato la responsabilità de suddetto imputato per il reato di lesioni aggravate.
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ insussistenza dell’arma impropria in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod.pen. è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito ( si veda pag. 3 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia violazion di legge in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 cod.pen. – è inedito, nella misura in cui non è stato ritualmente proposto co motivi di appello (che lamentavano solo la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa);
Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l’eccessività del trattame sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costan giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motiva in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli a 132 e 133 cod. perì.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazion che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022
Il consigliere estensore
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Il Presid