Lesioni a Pubblico Ufficiale: L’Aggravante Speciale si Applica Sempre
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce un importante punto di diritto riguardante il reato di lesioni a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha confermato che la specifica circostanza aggravante prevista dal codice penale è applicabile anche quando il reato di lesioni concorre con quello di resistenza. Questa decisione ribadisce un orientamento consolidato e sottolinea i limiti del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
I Fatti del Caso: Dalla Resistenza alle Lesioni
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi principali per chiederne l’annullamento.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti:
1. Una critica alla valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa dei fatti per contestare la sussistenza dell’intenzione (dolo) nel reato di lesioni.
2. Una contestazione sull’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’articolo 576, comma 1, n. 5-bis del codice penale, sostenendo che non fosse applicabile nel suo caso specifico.
La Decisione della Cassazione: Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso infondati e, in parte, non consentiti in sede di legittimità. In particolare, ha qualificato le critiche sulla ricostruzione dei fatti come “mere doglianze in punto di fatto”, ribadendo che la Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno smontato entrambi i motivi di ricorso con argomentazioni precise.
Sul primo punto, relativo al dolo nel reato di lesioni, la Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già fornito una valutazione articolata e completa, affermando la sussistenza dell’intenzione, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Il ricorso, al contrario, è stato giudicato generico e volto a ottenere una nuova e inammissibile valutazione del merito.
Sul secondo punto, cruciale per le implicazioni giuridiche, la Corte ha confermato la piena correttezza della decisione dei giudici d’appello. Questi si erano conformati all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, l’aggravante di aver commesso il fatto di lesioni volontarie in occasione di un delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 576, n. 5-bis c.p.) è pienamente configurabile. La concomitanza dei due reati non esclude l’aggravante, ma anzi ne costituisce il presupposto applicativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza consolida un principio fondamentale: chi commette il reato di lesioni durante un episodio di resistenza a un pubblico ufficiale risponderà di entrambi i reati, e per quello di lesioni si vedrà applicare una specifica aggravante che comporta un aumento di pena. La decisione serve da monito, chiarendo che la reazione violenta contro le forze dell’ordine è sanzionata con particolare severità. Inoltre, riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non dei fatti, rigettando i tentativi di trasformare il ricorso in un appello mascherato. La condanna finale al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria evidenzia le conseguenze negative di un ricorso giudicato manifestamente infondato.
Quando si commette il reato di lesioni volontarie insieme a quello di resistenza a pubblico ufficiale, si applica un’aggravante specifica?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’aggravante prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5-bis del codice penale è configurabile in relazione al delitto di lesioni volontarie anche quando questo concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate nei precedenti gradi di giudizio?
No, la Corte di Cassazione ha qualificato tali contestazioni come “mere doglianze in punto di fatto” e le ha ritenute inammissibili. Il giudizio di legittimità non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Cosa significa che il dolo per il reato di lesioni può essere “eventuale”?
Significa che, per essere condannati, non è necessario aver voluto direttamente causare le lesioni. È sufficiente aver agito accettando consapevolmente il rischio che la propria condotta potesse provocare un danno fisico, come conseguenza prevedibile del proprio comportamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 10/06/1991
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a p.u. e lesioni);
esaminati i due motivi di ricorso;
OSSERVA
Entrambi i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano una alternativa rilettura delle fonti di prova e sono del tutto generici al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, circa la sussistenza, in capo all’imputato, del dolo del reato di lesioni, quantomeno nella forma del dolo eventuale (pag.4).
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod pen, la Corte d’appello si è puntualmente conformata all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la suindicata aggravante è configurabile in relazione al delitto di lesioni volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (vedi Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 272203 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025.