Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO generale presso la Corte di Appello di Catania, avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa emessa in data 11/05/2023 nei confronti di COGNOME NOME, nato a Pompei (NA), il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con cui si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in
relazione ai reati di cui; all’art. 610 cod. pen. – così qualificata l’originar contestazione di cui all’art. 628 cod. pen. – e agli artt. 61 n. 2, 582, 585, in relazione all’art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen., per mancanza della condizione di procedibilità.
In data 07/08/2023 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di Appello di Catania ricorre, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 582 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, anche all’esito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, il reato di cui al capo b) è procedibile di ufficio per effetto del richiamo operato dall’art. 585 cod. pen. ad una delle aggravanti di cui all’art. 576 cod. pen., nel caso di specie quella di cui al comma primo, n. 5-bis della disposizione citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di Appello di Catania è fondato.
Il reato di lesioni è, nel caso in esame, procedibile di ufficio per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen’ che sussiste allorquando il fatto sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; nel capo di imputazione, peraltro, non solo è chiaramente indicata la citata norma, ma è anche chiaramenl:e descritto il fatto che integra la menzionata circostanza aggravante, essendo individuata la persona offesa nell’Agente scelto COGNOME NOME ed essendo usata la locuzione “con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un p.u. nell’esercizio delle sue funzioni”.
La sentenza va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa – Ufficio Giudice per le indagini preliminari.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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