Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 287 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 287 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 08.07.2025 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 luglio 2025, la Corte di appello di Genova confermava la decisione emessa il 7 marzo 2025 dal Tribunale di La Spezia, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e 1.700 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente 20 grammi di cocaina; fatto commesso in Arcola il 25 novembre 2024.
Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., evidenziando che il 7 luglio 2025, ossia il giorno prima dell’udienza di appello, è stata inviata tramite il portale deposito atti penali un’istanza di legitti impedimento per documentate e serie ragioni di salute; tale istanza è stata trasmessa alla Cancelleria penale della Corte di appello solo alle 11.44 dell’8 luglio 2025, ovvero dopo la lettura del dispositivo, avvenuta alle ore 10.28, per cui la Corte di appello ha avuto contezza dell’impedimento solo a udienza già terminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della tipologia della doglianza sollevata, emerge che, effettivamente, il 7 luglio 2025, ovvero il giorno prima dell’udienza di appello, è stata inviata alle 17.19 dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, un’istanza di legittimo impedimento per documentate ragioni di salute, essendo avvenuta la trasmissione della richiesta tramite il portale deposito atti penali; tale istanza è stata recapita alla Cancelleria penale della Corte di appello solo alle 11.44 dell’8 luglio 2025, ovvero dopo la lettura del dispositivo, avvenuta alle ore 10.28, per cui la Corte di appello ha avuto contezza dell’impedimento solo a udienza già terminata, circostanza questa di cui si dà atto nella stessa sentenza impugnata (pagine 1-2).
Orbene, stante l’omessa valutazione da parte dei giudici di secondo grado della richiesta di differimento per legittimo impedimento tempestivamente e ritualmente trasmessa dal difensore di fiducia dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, da ciò discendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27.11.2025