Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARZANO DI NOLA il 26/12/1970
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME in qualità di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13.12.2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 217 comma 2 I.f., così qualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale, ha riconosciuto al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deduce la nullità assoluta, ex artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, del codice di rito, del giudizio di appello per difetto di assistenza dell’imputato stante la mancata valutazione dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore.
In data 12 dicembre 2023 veniva depositata, mediante invio all’indirizzo p.e.c. assegnato alla sezione, istanza di rinvio corredata da certificazione medica del 12 dicembre 2023 attestante che il difensore era affetto da febbre elevata superiore a 38.5. Ciò nonostante, la Corte di appello non solo non ha tenuto conto dell’istanza depositata ma non ha neanche motivato alcunché sul rigetto, limitandosi a nominare un difensore immediatamente reperito ex art. 97, comma 4, del codice di rito.
2.2. Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 217 legge fallimentare, il difetto assoluto degli elementi costitutivi del reato. La sentenza impugnata aderendo alla ricostruzione operata dal primo giudice non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di bancarotta documentale semplice.
3. Il ricorso è fondato.
Fondata ed assorbente è in particolare la prima censura.
Quanto ad essa, occorre premettere che in attesa del pieno funzionamento del portale telematico – attinto dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, pubblicato il giorno successivo nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 2023, ed entrato in vigore (pur non nella sua totalità) il 14 gennaio 2024, che ridisegna, in particolare, la nuova disciplina del deposito telematico degli atti penali, fissando le date relative al passaggio esclusivo del portale dei servizi telematici, con conseguente progressivo abbandono degli altri canali di deposito, cartaceo e P.e.c. – le comunicazioni tra parti private ed uffici
giudiziari rimangono regolate, in via transitoria, dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che, sino all’entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi “pec” degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Sicché, con riferimento all’istanza di rinvio inviata a mezzo pec dal difensore il 12 dicembre 2023 trova applicazione la normativa transitoria applicabile prima dell’entrata in vigore del c.d. processo penale telematico dettata dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, che, sulla falsariga della disciplina emergenziale pandemica (vedi art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ora non più vigenti), come detto, al comma 1 prevede il deposito smaterializzato di atti, documenti ed istanze, consistente nella facoltà di trasmettere l’atto o il documento mediante invio in formato virtuale e con sottoscrizione digitale a mezzo di posta elettronica certificata.
Ne discende che l’istanza di rinvio, per motivi di salute, presentata dal difensore di fiducia in relazione all’udienza di appello per la quale era prevista la trattazione orale, con le modalità prescritte nella suindicata disposizione non rientrando, essa, nel novero degli atti di cui all’art. 87 commi 6-bis e ter d.lgs. n. 150/2022, sottratti a tale disciplina – avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte di appello presentando i requisiti richiesti (e ciò di là dell’annotazione e dell’attestazione di cancelleria di cui al comma 2 dell’art. 187-bis, la cui mancanza potrebbe essere dipesa da un mero disguido).
Dalla lettura dell’incartamento processuale (accessibile in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un “error in procedendo”, così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) non risulta, invece, che l’istanza – trasmessa il giorno precedente all’udienza – sia confluita nel fascicolo in atti ed esaminata dal giudice.
Trattandosi di istanza di rinvio corredata da idonea ed adeguata certificazione medica attestante l’impedimento assoluto del difensore, si è verificata la nullità del giudizio di appello rilevabile col ricorso per cassazione. Invero, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa
la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Rv. 285301 – 01).
Dalle ragioni indicate deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 26/9/2024.