Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50646 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; di Appello di Bari
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che in data 20/1/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Foggia i 12/11/2020 in relazione ai reati di ricettazione loro rispettivamente contestati.
Entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge per essere stata immotivatamente disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza del 20/1/2022, inviata il giorno precedente l’udienza, 19/1/2022, dall’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, ed attestante la positività al Covid dello stesso. Anche il primo motivo del COGNOME insiste su tale nullità, assumendo l’AVV_NOTAIO di essere stato avvisato dell’istanza dall’AVV_NOTAIO.
2.1. Con un secondo motivo di ricorso l’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, per essersi riconosciuta la penale responsabilità del predetto in ordine alla ricettazione di quanto rinvenuto in un box pur
«NOME,
nel difetto di prova della locazione dello stesso da parte del ricorrente, allora agli arres domiciliari. Assume a tal proposito il ricorrente che tale locazione emergerebbe solo dalle parole del locatore, che il ricorrente indica come inattendibile e che aveva esibito alla P.G. copia del documento del COGNOME, ma non il contratto di locazione, mentre il ricorrente avrebbe rilasciato dichiarazioni inutilizzabili in quanto in assenza di difensor e già raggiunto da indizi di reità.
Con requisitoria scritta del 14/6/2023 il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è fondato, e pertanto nei suoi confronti la sentenza impugnata va annullata, mentre i motivi del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, risulta aver inviato alla cancelleria dell seconda sezione penale della Corte di Appello di Bari, in data 19/1/2022, istanza di rinvio dell’udienza fissata per il giorno 20/1/2022 a causa del suo legittimo impedimento dovuto al suo stato di salute, essendo risultato positivo al virus “SARS Covid-19”, come documentato da certificazione medica allegata. Dal verbale dell’udienza del 20/1/2022, invece, non emerge alcuna valutazione di tale istanza di rinvio, con conseguente violazione del diritto di difesa del COGNOME, garantito nel caso di specie dal disposto dell’art. 420 ter cod. proc. pen.
Per mera completezza di esposizione, atteso che l’istanza di rinvio è stata immotivatamente disattesa, giova peraltro ricordare che, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta alcun obbligo di nominare un AVV_NOTAIO processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, Sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), sicché non poteva in alcun modo negarsi il rinvio dell’udienza in relazione alla posizione del COGNOME.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti del predetto, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l’ulteriore corso.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è, invece, manifestamente infondato, in quanto ben diversa è la sua posizione rispetto a quella del coimputato, atteso che il legittimo impedimento del difensore del COGNOME incideva sul diritto di difesa di quest’ultimo, ma non certo su quella del COGNOME, in relazione al quale nessuna preclusione vi era allo svolgimento del processo, eventualmente previa separazione RAGIONE_SOCIALE due posizioni: la circostanza, peraltro meramente dedotta dal ricorrente, secondo cui il difensore del COGNOME sarebbe stato tempestivamente edotto della richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore del coimputato, non comportava alcun diritto al rinvio del procedimento anche con riferimento alla posizione
dello stesso COGNOME, atteso che non vi era alcun ostacolo alla difesa di quest’ultimo ad opera del suo difensore.
3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è, invece, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della decisione della Corte territoriale, prospettando una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente p adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944).
Il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, infatti, lungi dal fondarsi dichiarazioni del COGNOME, che nel ricorso si assumono inutilizzabili ma non risultano in alcun modo menzionate nella sentenza impugnata, si fonda, invece, sul riconoscimento della piena disponibilità, da parte del predetto ricorrente, del box n. 5 dell’autoparco “Santa Maria” in Cerignola, all’interno del quale è stato rinvenuto l’autocarro provento di furto di cui al capo A): tale disponibilità è emersa soprattutto dalle dichiarazioni de teste COGNOME, proprietario del box, che ha indicato nel COGNOME l’utilizzatore del bene, pur non avendo formalizzato il contratto di locazione, ma fornito soltanto generalità e documenti di identità, che a riscontro del suo assunto il predetto consegnava al teste COGNOME, ispettore di P.S. presso il Commissariato di Cerignola.
Le sentenze di merito, che notoriamente si integrano a vicenda, formando un unicum inscindibile, trattandosi di cd. doppia conforme, senza incorrere in vizio logico alcuno hanno riconosciuto piena coerenza ed attendibilità alle dichiarazioni del teste, in quanto coerenti e disinteressate all’accusa, oltre che prive di intenti calunniatori ed indirettamente riscontrate dall’esibizione di copia del documento di identità del ricorrente che, peraltro, non è risultato fornire alcuna spiegazione alternativa.
Il ricorso del COGNOME va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Il Consigliere estensore Così deciso il 14 Settembre 2023
Il Presidente