Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7216 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7216 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Todi avverso la ordinanza del 23/06/2025 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza con la quale erano state richieste la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod.
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proc. pen. e, in subordine, la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10320/2023, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. Rilevava la Corte che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore era stata dedotta tardivamente, né era stato attestato il momento in cui lo stesso aveva avuto conoscenza del concomitante impegno professionale, dovendosi così considerare assorbita la questione relativa all’impossibilità di avvalersi di un sostituto. Parimenti la Corte respingeva la richiesta di rimessione in termine per proporre impugnazione, dal momento che la notifica all’imputata risultava effettuata “a mani proprie”.
Il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo:
la violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza del procedimento e della successiva sentenza di primo grado da parte del difensore e dell’imputata, dal momento che era stata inoltrata istanza per legittimo impedimento da parte del medesimo difensore, impegnato in altro procedimento penale. Il Giudice per l’udienza preliminare non soltanto non aveva disposto il rinvio del procedimento ma non aveva neppure disposto la notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore impedito;
la violazione di legge con riguardo alla notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputata, per mancanza di sottoscrizione in calce alla relata della stessa COGNOME;
l’assoluta carenza di motivazione circa l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Manifestamente infondato è il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza del procedimento e della successiva sentenza di primo grado da parte del difensore e dell’imputata. La Corte d’appello ha rappresentato la intempestività dell’istanza di rinvio dell’udienza del 4 ottobre 2022 per concomitante impegno professionale trasmessa soltanto alle ore 19,57 del giorno
precedente, senza neppure indicare il momento in cui il difensore stesso era venuto a conoscenza del comunicato impedimento onde verificarne, anche sotto tale aspetto, la già rilevata intempestività. È del resto consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché risulti puntualmente adempiuto dal difensore l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire per concomitante impegno professionale, è necessario che costui, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza, dovendo la tempestività della comunicazione essere determinata proprio con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento (Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 277802 – 01; Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, COGNOME, Rv. 260579 – 01).
Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene che l’imputata non sarebbe venuta a conoscenza del rinvio a giudizio disposto in occasione dell’udienza di cui si è detto. Come sottolineato dalla Corte di appello, dagli atti si evince che la notifica era stata effettuata “a mani proprie” dell’imputata per mezzo di ufficiale giudiziario che ha attestato la comunicazione dell’atto, essendo del tutto irrilevante (in quanto non prescritta) la sottoscrizione sulla relata di notifica.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il terzo motivo di ricorso. Correttamente, alla luce della regolare notifica a mani proprie del decreto che ha disposto il giudizio, la Corte di appello ha ritenuto non fondata la contestuale richiesta di restituzione nel termine ad impugnare la sentenza di primo grado.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21/01/2026